Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 22-08-2013, n. 35384

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 16.2.2012, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la pena concordata dalle parti di mesi due giorni 20 di arresto ed Euro 750 di ammenda, nei confronti di S.S. in relazione al reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. A) e C) perchè guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,97 g/l).

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, rilevando l’omessa applicazione. da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e l’omessa applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 186 bis C.d.S. per la commissione delle due fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c).

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La sentenza impugnata, nel ratificare l’accordo fra le parti sulla pena, in relazione al contestato reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 2, lett. a) e c), guida in stato di ebbrezza, ha omesso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

L’art. 186 C.d.S., come introdotto dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in L. n. 160 del 2007, già vigente all’epoca del fatto per cui si procede, stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Dunque il giudice doveva disporre la suindicata sanzione amministrativa pur in presenza di una sentenza di applicazione della pena.

Difatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art. 444 c.p.p., comma 1, debbono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall’illecito contestato ed accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, atteso che il divieto di applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 445 c.p.p., non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.

Tale divieto è difatti limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca. La sospensione della patente di guida, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra le pene accessorie per le quali opera il suddetto divieto, con la conseguenza che essa deve essere disposta anche in presenza di sentenza di applicazione della pena, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (sez. U, n. 8488, 27/05/1998, 1/07/1998, rv. 210981, sez. 6 n. 45687 del 20/11/2008 – 10/12/2008 Rv. 241611, Sez. 4, n. 27994 03/07/2012 – 12/07/2012 Rv. 253591).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Poichè l’applicazione in concreto di tale misura comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito in ordine alla durata, che deve essere determinata secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, l’annullamento della sentenza impugnata deve essere disposto con rinvio al Tribunale di Cosenza nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.

Deve essere invece disattesa la censura relativa all’omesso aumento della pena in conseguenza del concorso delle due fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), in quanto, costituendo tale aumento una circostanza aggravante, deve ritenersi che nel patteggiamento siano state ritenute prevalenti su tale aggravanti le circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Cosenza.

Rigetta il ricorso sul resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2013
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