Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 24-07-2013, n. 32052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 marzo 2011, ha confermato la sentenza emessa il 21 gennaio 2010 dal Tribunale di Grosseto, che ha condannato R.J. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante e non tenuto conto delle recidiva contestata, in relazione al reato di cui all’art. 81 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 1, lett. a) per avere illecitamente ceduto a due minorenni centocinquanta pasticche contenenti MDMA (ectasy) con percentuale di principio attivo compreso tra il 23.7% ed il 25.2%, accertato in (OMISSIS).

2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione della legge per la violazione dell’art. 125 c.p.p. e quanto all’art. 192 c.p.p., atteso che i giudici non hanno tenuto conto delle contraddizioni e delle discrasie nelle dichiarazioni rese dai due minorenni in stato di arresto e non hanno tenuto conto della testimonianza della S. che aveva dichiarato di "presumere" che l’approvvigionatore delle pasticche fosse il R. e delle altre testimonianze tutte non idonee ad individuare con certezza l’imputato quale autore del reato ascritto; 2) Insussistenza dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a) atteso che la motivazione sul punto sarebbe carente posto che la consegna delle pasticche sarebbe stata fatta non a fini di consumo da parte dei minorenni, ma affinchè i minorenni stessi la vendessero ad altri in discoteca; 3) Mancanza e/o illogicità manifesta della motivazione, errata applicazione della legge per la mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto.

Motivi della decisione

1. Come è noto in sede di legittimità è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia esposto le motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo. Va altresì tenuto conto del principio della integrazione motivazionale tra la sentenza di primo e secondo grado affermato costantemente da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, Baretti, Rv. 239735;

Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) nel caso di concordanza tra le due decisioni nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, in base al quale la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

2. Orbene, la censura di mancanza o comunque di manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte di appello di Firenze coglie nel segno, in quanto nel caso all’esame la lettura, seppure integrata, delle due sentenze di merito, non consente di ritenere soddisfatta l’esigenza motivazionale invocata con l’atto di appello, con il quale il R. aveva sottoposto all’esame dei giudici di punti di criticità tra le varie dichiarazioni testimoniali e delle dichiarazioni dei minorenni coinvolti nello spaccio delle pastiglie di ecstasy. Infatti il corpus motivazionale della sentenza di appello si è limitata ad aderire alla determinazione del primo giudice in termini apodittici e stereotipati, senza analizzare gli specifici motivi d’impugnazione e senza argomentare il proprio convincimento sull’inconsistenza o non pertinenza degli stessi (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 12148 del 12/2/2009, dep. 19/3/2009, Giustino, Rv. 242811, Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Casulli e altri, Rv. 254102), rendendo peraltro del tutto incomprensibile la vicenda e gli elementi di prova acquisiti al processo in assenza di una contestuale lettura della decisione di primo grado. Inoltre la valutazione circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori risulta espressa in termini probabilistici, elemento questo che rende del tutto illogico e contraddittorio l’iter motivazionale percorso dai giudici nel gravame, laddove gli stessi erano tenuti a dare risposta proprio ai contenuti delle chiamate di correità provenienti dai minori.

3. Risulta evidente che la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione che risulti, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, "effettiva", ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica e non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute (cfr., tra le altre,. Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula).

Quindi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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