Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

1) Ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice del processo amministrativo, nelle controversie (quale quella in esame) relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture, "i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza e" redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all’articolo 74" (ovvero in forma semplificata);

2) La norma è di immediata applicazione in forza del principio tempus regit actum;

3) Gli appelli devono essere riuniti stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di ricorsi che riguardano la stessa gara;

4) Il ricorso proposto da E. deve essere respinto in quanto, a prescindere dalla legittimità del primo provvedimento di esclusione, risulta certamente sussistente la causa che ha determinato il secondo provvedimento di esclusione. Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:

4.1.) nonostante l’espressa previsione contenuta a pena di esclusione nel titolo II, punto 4, del disciplinare di gara. di allegare all’offerta economica la copia del documento di identità dei sottoscrittori, nessuno dei componenti del raggruppamento E. ha presentato la copia del proprio documento di identità;

4.2.) anche se le copie dei documenti di identità in questione erano state prodotte nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante risulta legittima, perché, a fronte del chiaro ed in equivoco disposto letterale del citato punto 4 del disciplinare di gara, l’Amministrazione era tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento;

4.3.) la richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica, del resto, non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004, n. 7140);

4.4.) tale clausola non può dirsi né illogica né sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell’Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e, dall’altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una fotocopia), senz’altro proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito;

4.5.) la giurisprudenza citata d E. a sostegno della tesi contraria non risulta pertinente perché nel caso di specie la lex specialis prevedeva esplicitamente che l’offerta economica dovesse essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.

5) Merita accoglimento l’appello incidentale proposto da F. alla luce delle seguenti considerazioni:

5.1.) la sostituzione del dispositivo di laminazione da parte di F. non ha determinato alcuna violazione dei principi di evidenza pubblica e di par condicio tra i concorrenti in quanto il laminatore era irrilevante ai fini della formulazione dell’offerta tecnica e dei criteri di attribuzione dei punteggi e la sostituzione è avvenuta in una fase successiva all’aggiudicazione (cfr. il punto 3 del disciplinare di gara da cui emerge che il punteggio tecnico sarebbe stato assegnato solo ed esclusivamente avendo riguardo a quelle apparecchiature espressamente indicate al punto 12 del capitolato, tra le quali non compare il dispositivo di laminazione);

5.2.) non risulta violato il termine di 48 ore assegnato dalla stazione appaltante per la presentazione delle postazioni campione, attesto che la richiesta di IPZS di consegnare le postazioni campione è stata inviata via fax alla F. il pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2009, con la conseguenza che il termine ultimo per la prestazione scadeva sabato 19 dicembre, ovvero in un giorno non lavorativo in cui gli uffici amministrativi di IPZS erano chiusi. Legittimamente, pertanto, è stato progato al primo giorno lavorativo successivo, in applicazione di un principio generale desumibile dagli articoli 155 Cod. proc. civ. e 2963 Cod. civ.;

6) Alla luce delle considerazioni che precedono deve accogliersi l’appello incidentale proposto da F. e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado proposto da A.;

7) Ne discende l’improcedibilità dell’appello principale proposto da A., con il quale la stessa, sul presupposto dell’illegittimità dell’aggiudicazione disposta a favore di F., ha chiesto che la sentenza del Tribunale amministrativo venisse riformata nella parte in cui non ha dichiarato l’inefficacia del contratto ed il conseguente subentro nel rapporto contrattuale;

8) Vanno dichiarati parimenti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse gli altri motivi dell’appello incidentale con cui F. sostiene che A. doveva essere esclusa dalla gara;

9) Deve disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in considerazione della complessità delle questioni esaminate..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),definitivamente pronunciando:

– dispone la riunione degli appelli in epigrafe;

– respinge l’appello proposto da E. – E.D.S.I. s.r.l.

– accoglie l’appello incidentale proposto da F. S.C. s.p.a.;

dichiara improcedibile l’appello proposto da A. s.p.a.

– per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 9795/2010, respinge il ricorso proposto in primo grado da A. s.p.a..

– compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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