Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 11-07-2013, n. 29722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che con sentenza del 6 febbraio 2012, il G.U.P. presso il Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato ha condannato C. N., alla pena di tre anni di reclusione e 16 mila Euro di multa, per il reato di detenzione a fini di spaccio di gr. 582,5 (otto panetti) di hashish e grammi 41,8 (sei confezioni sigillate) di cocaina e per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, 4 e 7, come modificata dalla L. n. 497 del 1974, in (OMISSIS);

che il Procuratore generale della Repubblica di Bari ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti vizi di legittimità: 1) Inosservanza della legge penale e motivazione apparente in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per contrasto con l’art. 62 bis c.p., comma 3, collegate alla formale incensuratezza ed al fine di adeguare la pena, a fronte della constatazione della gravità della condotta posta in essere;

che anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Inosservanza della legge penale e motivazione apparente in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per contrasto con l’art. 62 bis c.p., comma 3, collegate alla formale incensuratezza ed al fine di adeguare la pena, a fronte della constatazione della gravita della condotta posta in essere; 2) Contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posta che nella decisione si evidenzia che il C. risulta inserito nei circuiti criminali del traffico di droga e armi.

Motivi della decisione

che seppure in sede di legittimità è preclusa una rilettura degli elementi di fatto, posti a base della decisione o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (Sez. 6, n. 22256 del 2006, Bosco, Rv. 234148), quando il giudice di merito abbia esposto le motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo, deve essere osservato che il giudice di merito non ha espresso congruamente e con una motivazione coerente e logica le ragioni del proprio convincimento in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

che le circostanze attenuanti generiche consentono di valutare elementi diversi per ottenere una ragionevole flessibilità nell’irrogazione della pena concreta, al fine di adeguare la sanzione alla personalità dell’imputato ed all’effettiva gravità del fatto e che tali attenuanti devono essere motivate con riferimento a elementi (diversi da quelli tipizzati da altre circostanze attenuanti) di segno positivo per l’imputato, in riferimento ai parametri normativizzati dall’art. 133 c.p.; che la L. n. 125 del 2008, entrata in vigore il 26 luglio 2008, ha integrato l’art. 62 bis c.p., mediante l’introduzione di un comma 3 che recita: "In ogni caso l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1", e con ciò si è inteso delimitare il potere discrezionale del giudice nell’individuazione dei concreti elementi giustificativi del riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche, vietando il riferimento allo stato di incensuratezza – ritenuto elemento di carattere formale – quale unico argomento motivazionale per la concessione delle stesse;

che la sentenza impugnata ha fondato la concessione delle circostanze attenuanti generiche proprio sulla incensuratezza, atteso che l’altro elemento evidenziato dal giudice (finalità di adeguamento della pena al caso concreto) risulta non solo estraneo al concetto di circostanza attenuante della pena, ma nel caso di specie smentito dalla reiterata affermazione del giudice di gravita delle condotte e di valutazione della personalità dell’imputato quale soggetto inserito nei circuiti criminali;

che pertanto si impone annullamento della sentenza su tale profilo motivazionale relativo alla giustificazione delle concesse attenuanti generiche, con rinvio al Tribunale di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze generiche ed al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013

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