Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-07-2013, n. 28743

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4.2.2011, ha confermato la sentenza 4.6.2010 del G.I.P. del Tribunale di quella città che, in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di M.R. in ordine al reato di cui:

– agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio ed effettivamente ceduto a terzi sostanze stupefacenti del tipo marjiuana ed hashish – acc. in (OMISSIS) e, ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M., il quale ha eccepito l’eccessività della pena a lui inflitta.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato. La pena, infatti, risulta motivatamente correlata ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. (oggettiva entità della condotta illecita e personalità dell’imputato).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *