Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1). Viene in decisione l’appello proposto dalla Regione Campania contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, prima sezione, 10 agosto 2005, n. 10686 che, accogliendo il ricorso proposto dall’X "X", ha annullato per difetto di motivazione la nota n. 434 del 2002, con cui la Regione Campania aveva chiesto all’Università di restituire la somma di Euro 27.293,83, somma che la Regione le aveva corrisposto a titolo di acconto sul contributo concessole per la ricerca scientifica ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 41.
2). L’appello non merita accoglimento.
2.1.). Va respinto, in primo luogo, il motivo con cui si fa valere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Deve, al riguardo richiamarsi l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 7994).
Deve perciò ritenersi sussistente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la giurisdizione amministrativa, in quanto, la restituzione del contributo è stata chiesta non contestando un inadempimento del beneficiario, ma alla stregua di una nuova valutazione dell’interesse pubblico in vista del quale il contributo era stato concesso..
A giustificazione del provvedimento impugnato, la Regione invoca, infatti (anche nell’atto di appello), l’art. 11 della convenzione stipulata tra le parti in data 2 maggio 1998, che prevede che qualora, nel corso della ricerca, per fatto non imputabile a colpa del beneficiario e valutabile a giudizio esclusivo del Comitato scientifico, le probabilità di successo della ricerca stessa si affievolissero o venissero del tutto meno per carenza del risultato, il finanziamento, per la parte non ancora erogata, sarà revocato ed il beneficiario, per la parte erogata, tenuto alla restituzione della quota di finanziamento, fermo a suo carico l’obbligo, per la parte utilizzata, della relativa rendicontazione.
A fronte della revoca vi è, quindi, una diversa valutazione sulle probabilità di successo del progetto di ricerca e non un presunto inadempimento del beneficiario. Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
2.2.) Da respingere sono anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso originario riproposte dalla Regione con specifici motivi di appello.
2.2.1.) In ordine all’eccezione di inammissibilità (secondo la Regione sarebbe stata impugnata una mera nota di invito bonario proveniente dall’Avvocatura, tutt’altro che lesiva e priva di natura provvedimentale), si deve osservare che il vero oggetto del giudizio, contro il quale, del resto, si indirizzano le censure fatte valere dall’Università nel giudizio di primo grado, non è la nota dell’Avvocatura regionale (in effetti priva di natura provvedimentale), ma il provvedimento di revoca adottato con decreto della Giunta regionale in data 21 dicembre 2001, n. 7010, sul cui presupposto l’Avvocatura ha chiesto la restituzione degli importi di denaro precedentemente concessi.
2.2.2.) In ordine all’eccezione di tardività (secondo la Regione, il Settore ricerca scientifica aveva comunicato a mezzo fax al Dipartimento universitario di medicina interessato il pronunciamento sfavorevole del comitato scientifico preannunciando la revoca del contributo già con nota del 14 luglio 1999), si deve osservare che l’atto comunicato è un mero parere infraprocedimentale, che non può evidentemente determinare la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento di revoca che risulta successivo (del 21 ottobre 2001). In relazione a tale provvedimento, non si sono prove in ordine al fatto che l’Università ne abbia avuto conoscenza in data anteriore rispetto alla comunicazione della nota con cui l’Avvocatura regionale chiedeva la restituzione delle somma.
Il ricorso di primo grado, quindi, deve ritenersi tempestivo.
2.3.) Nel merito, il Collegio condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale amministrativo in ordine al difetto di motivazione dell’atto di revoca.
Il provvedimento impugnato non indica, infatti, in alcun modo le ragioni sulla base delle quali la Regione ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la revoca del contributo già concesso. Non risulta a tal fine sufficiente né il richiamo al parere del Comitato scientifico del 9 giugno 1999 (a sua volta primo di motivazione), né il generico riferimento alle esigenze contabili dell’esercizio finanziario 1999.
3.). L’appello, in definitiva, va respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10223/2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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