Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-08-2012, n. 13913

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Svolgimento del processo
1.- La società E. (incorporata nella I.) si aggiudicò, all’esito di una procedura a licitazione privata, l’appalto per la riparazione e manutenzione delle reti di fognature dei Comuni riuniti nel Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci; avendo eseguito tra il 1980 e il 1989 lavori il cui corrispettivo fu pagato in ritardo, la I. convenne in giudizio il Consorzio per ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
2.- Il Tribunale di Cassino accolse la domanda, ma la Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2008, l’ha rigettata, riformando la sentenza di primo grado: ha rilevato d’ufficio la mancanza della forma scritta del contratto stipulato con una Pubblica Amministrazione, stante la natura di ente pubblico non economico del predetto Consorzio (v. Cass. s.u. n. 13412 del 1991), essendo tardiva la relativa eccezione proposta dal Consorzio in comparsa conclusionale.
3.- La I. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
il Consorzio resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Il Consorzio ha chiesto l’interruzione del giudizio di cassazione, essendo intervenuto il Fallimento della I.; si è costituita la Curatela del Fallimento che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1.- La predetta richiesta di interruzione è inammissibile: è noto che il giudizio di cassazione è caratterizzato dall’impulso d’ufficio e non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti per il giudizio di merito dagli art. 299 e segg. c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n. 14786/2011, n. 21153 del 2010, n. 8416 del 2004, n. 4767 del 2003).
2.- Nel primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale, rilevando d’ufficio la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, violato il giudicato implicito formatosi sulla validità del contratto per effetto della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda nel merito.
2.1- Il motivo è infondato. Esso prescinde infatti dal principio, espresso più volte da questa Corte, secondo il quale la nullità del contratto intercorso con una Pubblica Amministrazione, per difetto del requisito della forma scritta ad substantiam, può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., dal giudice investito di una domanda di adempimento, che cioè abbia come fine di far valere diritti presupponenti la validità del medesimo contratto, anche in grado d’appello, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronunzia con statuizione del giudice di primo grado non impugnata con specifico motivo di gravame (v. Cass. n. 12880 del 2010, n. 9779 del 2005, n. 4185 del 1997; nel senso che l’eccezione formulata dalla P.A. convenuta di nullità del contratto per difetto di forma costituisce una mera difesa, in quanto non introduce nel giudizio un fatto ulteriore, limitandosi a negare un requisito del fatto costitutivo introdotto dall’attore con la domanda di pagamento, v.
Cass. n. 2420 del 2011). 3.- Nel secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione delle norme del R.D. n. 2440 del 1923 che disciplinano il procedimento di formazione dei contratti della P.A..
3.1.- Il motivo è infondato, ma la motivazione della sentenza impugnata va parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.
E’ necessario premettere che, come risulta dal ricorso e dalla stessa sentenza, la società conseguì l’aggiudicazione (della quale nemmeno il Consorzio ha mai addotto il carattere provvisorio) di una procedura a licitazione privata per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici. A prescindere dall’accertamento se a tale aggiudicazione abbia fatto seguito la stipulazione di un separato contratto scritto (come farebbe intendere il riferimento contenuto nel ricorso e nella sentenza a un "contratto" del 10 marzo 1980), è decisivo che "con tale contratto si stabiliva, tra l’altro, che la sua validità andava riferita a tutti i lavori commissionati fino al 31.12.1979" (ciò è riferito nel ricorso e nella sentenza), mentre le prestazioni cui si riferisce la domanda di pagamento del corrispettivo sono state eseguite tra il 1980 e il 1989.
Pertanto, l’affermazione contenuta nella sentenza a proposito della mancanza della forma scritta del contratto è pertinente e in diritto fondata con riguardo ai lavori eseguiti in tale ultimo periodo, rispetto ai quali non è possibile ritenere che la forma ad substantiam sia surrogabile sulla base di comportamenti concludenti ovvero di proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, come quelle ipotizzate dalla ricorrente (v., tra le tante, Cass. n. 8000 del 2010, n. 1223 del 2006).
Tuttavia, la Corte di merito è giunta ad escludere la sussistenza della forma scritta anche nei casi di aggiudicazione nelle procedure di affidamento indette dalla P.A. con il sistema della licitazione privata. Tale affermazione è erronea, poichè (quando trovi applicazione il R.D. n. 2440 del 1923, art. 16) l’aggiudicazione "equivale, di regola, ad ogni effetto legale, al contratto di appalto perfetto, concluso nella forma scritta imposta dalla legge" (v. Cass. n. 7008 del 2004; nel senso che è sufficiente il rispetto della forma prevista dal bando e dall’offerta sulla cui base si è formato l’accordo delle parti, v. Cass. n. 11103 del 2004, in tema di asta pubblica) . E’ tuttavia un errore innocuo, che non scalfisce la correttezza del dispositivo, in quanto, come s’è detto, il corrispettivo richiesto nel giudizio riguardava prestazioni eseguite quando il rapporto contrattuale fondato sull’aggiudicazione era ormai scaduto, cioè negli anni successivi al 1980, quindi in mancanza di atti idonei a soddisfare il requisito della forma scritta.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato, ma sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la particolarita della vicenda e la sua contendibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione; rigetta il ricorso e dispone la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

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