Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 458

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado G.G. aveva impugnato il decreto in data 3 marzo 1998, con cui il Prefetto di Catanzaro aveva gli aveva fatto divieto di detenere armi, munizioni, ed esplosivi. Egli lamentava che, essendo soggetto incensurato e senza carichi pendenti, era titolare del permesso da numerosi anni, con rinnovo annuale e mai ne aveva abusato.

La sola motivazione dell’atto di ritiro consisteva nel riferimento alla circostanza che il figlio G. P., convivente, era stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lamezia Terme per danneggiamento in concorso di un’auto della Poliza di Stato ed era stato destinatario di avviso orale.

Il Prefetto aveva negato il rinnovo del titolo e il G. aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Catanzaro) lamentando violazione di legge ed eccesso di potere: le circostanze riguardanti suo figlio non potevano essergli illogicamente traslate. Egli mai aveva dato adito a possibili sospetti di abuso del titolo abilitativo. Il giudice penale aveva archiviato il procedimento a carico del figlio e, quanto all’avviso orale, neppure si faceva ivi riferimento a quali famiglie malavitose questi fosse "affiliato".

Il Tribunale amministrativo, premesso un excursus su giurisprudenza e dottrina, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato sotto il profilo della carenza motivazionale del provvedimento impugnato: nell’atto gravato, infatti, si richiamava la denuncia del figlio del G. per varii e gravi reati, e la circostanza che questi era stato destinatario dell’avviso orale.

La motivazione appariva al giudice esaustiva, esternando le ragioni del mutamento di situazione soggettiva ed oggettiva: ne conseguiva la legittimità dell’impugnato decreto; le disposizioni che ragolavano la fattispecie legittimavano un giudizio prognostico sfavorevole. L’amministrazione aveva correttamente preso atto del potenziale pericolo di abuso.

La sentenza è stata appellata dall’originario ricorrente G.G., che ha contestato che la sentenza non aveva tenuto conto che l’amministrazione aveva adottato la determinazione reiettiva sulla base di due dati insussistenti. Il procedimento penale a carico del figlio era stato archiviato; l’avviso orale era stato revocato. L’Amministrazione erroneamente aveva tratto conclusioni affrettate da procedimenti ancora in fase embrionale e, soprattutto, aveva traslato le risultanze a carico di soggetto terzo, e il ricorrente era estraneo ad ogni condotta illecita (peraltro, come poi accertato, qualsiasi illecito era insussistente anche per il figlio).

Con dichiarazione datata 12 novembre 2010 e ritualmente depositata, l’appellante ha chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza del suo interesse alla decisione del ricorso in appello con compensazione delle spese sostenute.

Motivi della decisione

Il Collegio prende atto dell’istanza dell’appellante e dichiara improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Devono essere compensate le spese del giudizio, a cagione della circostanza che la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio d’appello è sopravvenuta nelle more della decisione del medesimo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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