Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.P.G. propose opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale gli era stata chiesa la corresponsione di Euro 4.910,56 a titolo di contributi e somme aggiuntive dovute alla gestione commercianti per gli anni 1997-2002.
La causa veniva riunita ad altra, tra le stesse parti, relativa ad altra cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa ad altri contributi chiesti per il medesimo titolo per l’importo di 15.878,21 Euro.
Il Tribunale di Torino ha annullato entrambe le cartelle con un’unica sentenza.
L’INPS ha proposto in sequenza due appelli, il primo in relazione alla prima cartella il secondo in relazione all’altra.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2007, ha dichiarato inammissibile il secondo appello, proposto a termini per impugnare scaduti.
Ha invece rigettato il primo appello concordando con il Tribunale sul fatto che il C. avendo svolto nella srl di cui era socio amministratore, anche attività di collaboratore ed avendo svolto in prevalenza questa seconda attività, non fosse soggetto al pagamento dei contributi di cui alla cartella impugnata, in applicazione del disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208.
L’INPS, in proprio e quale mandatario della S. spa, ricorre per cassazione articolando tre motivi, tutti concernenti il solo appello dichiarato infondato (non viene impugnata la decisione che ha dichiarato inammissibile l’appello concernente la seconda cartella).
Il ricorso dell’INPS è fondato, alla luce del dato normativo e delle affermazioni del recente intervento delle Sezioni unite.
La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 così recita: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche". Sulla interpretazione di tale comma è intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. 122 del 2010, che così si esprime: "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Interpretando questo articolato normativo le Sezioni unite, con la sentenza n. 17076 del 2011, hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.".
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, sollevata, con l’ordinanza della Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., all’art. 24 Cost., comma 1, all’art. 102 Cost., all’art. 111 Cost., comma 2, e all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848. L’applicazione di questi principi comporta che per il C. sono dovuti entrambi i contributi, tanto quelli da versare da parte della società alla gestione separata di cui alla L. n. 6132 del 2005, art. 2, comma 26, quanto i contributi dovuti, personalmente, alla gestione commercianti.
Il ricorso dell’INPS è quindi fondato. La sentenza deve essere cassata e la controversia può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto della opposizione.
La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia e la situazione di obiettiva incertezza anteriore alla emanazione del D.L. n. 78 del 2010, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione alla cartella n. (OMISSIS), compensa le spese dell’intero giudizio. Nulla sulle spese di Equitalia nomos spa (già Uniriscossioni spa).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012
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