T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 694

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Motivi della decisione
Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di A. S. in data 25 luglio 2005 e depositato il successivo 8 agosto, parte ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione in epigrafe con la quale l’Ente gli ha ingiunto la demolizione di una recinzione su fronte strada in Via Piave, n. 9 del Comune intestato.
Parte ricorrente si oppone a tutte le motivazioni recate dall’ordinanza:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità.
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 della L.U. n. 1150 del 1942; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità e manifesta irragionevolezza.
Conclude con la richiesta di risarcimento del danno da precisarsi in corso di causa, chiede l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale, alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2005 è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria per l’udienza pubblica parte ricorrente rappresenta che è stato attivato un procedimento civile connesso col ricorso in esame presso il Tribunale di Civitavecchia ed ha insistito nelle già prese conclusioni.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010.
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione di una recinzione realizzata su fronte strada a delimitazione della sua proprietà in Via Piave del Comune di A. S..
2. Il provvedimento è motivato sotto più aspetti:
– il lotto per il quale l’interessato ha realizzato la recinzione fa parte di una Convenzione Urbanistica che prevedeva l’impegno per i consorziati "alla cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
– nel rilascio della Concessione Edilizia del 1984 al dante causa del ricorrente la Commissione edilizia comunale aveva espresso il suo parere favorevole prescrivendo un rientro di ml. 4,00 rispetto al filo stradale del passo carrabile ed il detto dante causa del ricorrente aveva rispettato la prescrizione della Commissione edilizia lasciando un’area di 100 metri circa alla destinazione pubblica come "area di manovra";
– la DIA presentata dal ricorrente per la realizzazione della recinzione in data 27 dicembre 2002 sarebbe decaduta per mancato inizio dei lavori entro l’anno dall’avvenuta presentazione.
3. Avverso tali motivazioni l’interessato lamenta che ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, la DIA presentata in data 27 dicembre 2002 non è affatto scaduta perché testualmente la norma prevede che "La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni" ed il ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori in data 19 febbraio 2005 e quindi nel termine del triennio. Anche se il Comune ha sospeso i lavori, tuttavia questi sono stati ripresi in data 9 maggio 2005 come da comunicazione appositamente inoltrata all’Ente.
Rappresenta che la convenzione di lottizzazione invocata dal Comune come motivazione della ordinanza di demolizione non comprendeva affatto la contestata area di manovra indicata nel provvedimento impugnato e comunque le relative opere di urbanizzazione dovevano essere eseguite nei tre anni dalla stipulazione, mentre ciò non è avvenuto, sicché è da ritenersi che anche il vincolo sia oramai scaduto, attesane la durata decennale prevista dalla legge.
A sostegno delle sue posizioni l’interessato produce anche una nota del Consorzio di Colle Biadaro nella quale è attestato che "vista l’avvenuta decorrenza decennale della Convenzione" e non avendo provveduto "nel quinquennio 19841989 all’esproprio delle aree da cedere al Comune, nulla ostava alla realizzazione della recinzione.".
Ne discende che anche la parte della motivazione del provvedimento che fa riferimento alla originaria concessione edilizia 19 settembre 2002 è affetta da illegittimità derivata dai superiori vizi.
4. Le censure non possono essere condivise a partire da quella da ultimo prospettata.
E’ bene chiarire infatti che l’art. 4 della convenzione di lottizzazione stipulata per atto notarile del 12 giugno 1984 cui fa riferimento il Comune nel provvedimento impugnato, prevedeva che le parti essenziali delle opere di urbanizzazione dovessero essere eseguite entro tre anni dalla data di stipulazione della convenzione e che per parti essenziali si intendessero, tra le altre, i "cigli stradali"; prevedeva altresì che l’ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria dovesse avvenire entro cinque anni sempre dalla data di stipulazione. La convenzione aveva durata fino al 31 dicembre 1994.
Ciò premesso è da rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il vincolo per la realizzazione della parte essenziale dell’opera di urbanizzazione primaria costituito dal ciglio stradale, che non viene rispettato a causa del rilevato mancato arretramento della recinzione di m. 4,00 da parte del ricorrente, non può essere considerato scaduto, malgrado la convenzione di lottizzazione abbia perso di validità, atteso che l’art. 17 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150, della quale parte ricorrente deduce la violazione, stabilisce proprio che se decorso il termine stabilito per la sua esecuzione il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimangono soltanto fermi a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso". Costante è la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, laddove "l’Alto Consesso chiaramente ribadisce il principio che l’art. 28 l. n. 1150 del 1942, così come modificato dall’art. 8 l. 6 agosto 1967 n. 765, avendo dato un particolare rilievo al ruolo dei piani di lottizzazione che costituiscono ormai strumenti urbanistici specifici preordinati e normalmente alternativi rispetto ai piani particolareggiati, comporta che ai piani di lottizzazione medesimi va applicato, in via analogica, il termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati (art. 16 comma 5 l. n. 1150 del 1942) e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (art. 17 comma 1 della stessa legge), salvi gli allineamenti e le prescrizioni di zona nel rispetto sia dell’interesse pubblico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (cui si riferisce l’art. 28 cit.) che per quello volto alla edificazione dei lotti. (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 200)". (in TAR Calabria Catanzaro, sezione II, 19 gennaio 2005, 39).
In sostanza il vincolo per la realizzazione dell’opera di urbanizzazione primaria costituita dal "ciglio stradale" non può essere considerato scaduto, sicché parte ricorrente non poteva appropriarsene non rispettando la prescrizione del Piano di arretramento di m. 4,00 dal filo stradale.
Analogamente è a dirsi per l’altro aspetto della motivazione dell’ordinanza che riferisce l’esistenza di un vincolo recato dal PDL "Colle Biadaro" di un’area di manovra di circa 100 metri a destinazione pubblica.
Comunque è bene chiarire che, quand’anche la striscia in questione destinata ad area di manovra non dovesse rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria, attesane la contestazione del ricorrente rimasta però non confutata dall’Amministrazione comunale che non si è costituita in giudizio, tuttavia la scadenza del vincolo determina che l’area sulla quale esso insisteva va qualificata come "zona bianca" soggetta alle rigide prescrizioni edilizie di cui all’art. 4 comma ultimo l. 28 gennaio 1977 n. 10 – poi confluito nell’art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001 (TAR Campania, Napoli, sezione VII, 7 maggio 2010, n. 3082) e cioè vanno rispettati i limiti fissati dalle leggi regionali e la disciplina recata dal Regolamento edilizio.
Le superiori considerazioni impediscono di accogliere la censura prospettata per prima e con la quale parte ricorrente fa valere l’erroneità del termine di un anno dalla presentazione della DIA per l’inizio lavori ritenuto non rispettato dal provvedimento in esame. Infatti per costante giurisprudenza sulla materia la presunta inosservanza del termine per l’inizio dei lavori in relazione alla presentata denuncia di inizio attività non è di per sé sufficiente a sostenere il provvedimento di demolizione, come sostenuto in ricorso, ma lo diventa solo quando non si riscontrino altre violazioni della normativa edilizia ed urbanistica (TAR Puglia, Bari, sezione II, 16 luglio 2010, n. 3107) e nel caso in esame l’ordinanza impugnata non appare censurabile sotto nessuno dei profili dedotti.
5. Il provvedimento esaminato va, pertanto, trovato scevro dalle dedotte censure, con la conseguenza che non può trovare accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno, come in epigrafe indicata, in quanto connessa a provvedimento rinvenuto come legittimo dal giudicante.
6. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto in ogni sua domanda.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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