Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2012, n. 13859

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso al pretore di Bergamo B.B.G. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’Inps per la somma di L. 48.751.000 a titolo di contributi di malattia dal 1986 al 1991, dovuti in quanto avente la posizione di cittadino non mutuato.
Il pretore adito accoglieva l’opposizione, ritenendo che l’Inps non fosse legittimato alla riscossione di detti contributi; la sentenza veniva confermata in appello. Il ricorso per cassazione proposto dall’Inps veniva accolto da questa Corte con la sentenza n. 4616/2006, in cui veniva affermata la legittimazione dell’INPS. La Corte d’appello di Brescia, in sede di rinvio, con sentenza del 22 settembre 2007, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo. Per quanto interessa in questa sede, la Corte riteneva nuova e quindi inammissibile la questione con cui il B. affermava di non essere tenuto al pagamento di detta contribuzione in quanto assicurato al Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali "M. B.". La Corte adita rigettava altresì l’eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso opponente, sul rilievo che il termine quinquennale aveva preso a decorrere dal 17.12.91 ed era stato interrotto dalle comunicazioni dell’Inps, l’ultima delle quali il 27.12.95, per cui il termine non era scaduto alla data del 23.10.1997, quando era stata notificata l’ingiunzione.
Avverso detta sentenza il B. ricorre con due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione, per avere la Corte affermato essere questione nuova e quindi inammissibile, quella relativa alla sua iscrizione al Fondo M. B., che gli avrebbe consentito l’esonero dal versamento all’Inps dei contributi di malattia, mentre, sostiene il ricorrente, detta questione era già stata dedotta nella memoria difensiva in primo grado del 21 settembre 1998.
Il motivo è infondato.
Infatti, anche a ritenere che la questione fosse ammissibile, perchè già tempestivamente dedotta in primo grado, la censura pecca di autosufficienza, non essendosi chiarita la natura del predetto Fondo, nè le ragioni per le quali la iscrizione comporterebbe l’esonero dal pagamento della contribuzione Inps di malattia.
Con il secondo motivo, lamentando ancora difetto di motivazione, si ascrive alla sentenza di non avere valutato il fatto che i due telegrammi dell’INPS, ritenuti atti interruttivi della prescrizione, non erano a lui pervenuti, in quanto spediti all’indirizzo di via (OMISSIS), che era diverso da quello di via (OMISSIS), dove era stata notificato il decreto ingiuntivo.
Anche questo motivo è infondato, perchè la circostanza dedotta non è decisiva per far ritenere che gli atti interruttivi non siano pervenuti a destinazione, stante la anteriorità degli atti interruttivi rispetto alla data di notifica dell’ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo era stato infatti notificato il 23.10.1997 (pag. 2 ricorso), mentre l’ultimo dei telegrammi interruttivi era stato inviato il 27.12.95, e quindi in data ben anteriore a quella di notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue che solo attraverso il deposito di un certificato storico di residenza il ricorrente avrebbe potuto dimostrare che sua residenza nel 1995 era diversa da quella ove erano stati inviati gli atti interruttivi, di cui quindi non aveva avuto conoscenza.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro per esborsi e duemila/00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *