T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Bangla Desh, ha presentato in data 8 agosto 2007 istanza alla Prefettura di Mantova per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 23.9.2010 e depositato il 1.10.2010, A.S. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 6.10.2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione, riservando al prosieguo la produzione della documentazione e le difese.

Alla camera di consiglio del 24.11.2010 – fissata ex art. 87 c. 3 c.p.a.- l’Amministrazione non ha prodotto alcuna documentazione.

affermata la propria competenza territoriale,

Con sentenza non definitiva n. 4688/10 depositata il29.11.2010, la Sezione, preliminarmente affermata la propria competenza territoriale, ha ordinato al Ministro degli Interni di depositare, una relazione di chiarimenti, rinviando per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 12.1.2011.

Alla c.c. del 12.1.2011, il legale del ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, essendo stata comunicato l’avvenuto rilascio della cittadinanza italiana.

Va quindi emessa dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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