Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-08-2012, n. 14115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 15-5-2000 la s.n.c. I. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento – Sezione distaccata di Borgo Valsugana la s.p.a B. e, premesso di essere proprietaria in forza di compravendita del 1-7-1994 di alcuni terreni siti nel (OMISSIS), esponeva che detti terreni confinavano a nord/nord-est con la proprietà della s.r.l. S. B. e a sud/sud-ovest con la proprietà della società B.;
in particolare assumeva che il confine con quest’ultima proprietà era segnato da un muro realizzato nel 1997 dopo che la convenuta aveva acquistato dada Provincia di Trento la p.f. 5860/17 costituente un tempo l’alveo di una roggia completamente interrata, e che il detto muro era stato posizionato sull’accordo delle parti in base al frazionamento effettuato dal perito M.E. ed approvato dall’ufficio del catasto.
L’attrice, rilevato che al momento del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un capannone aveva constatato l’insufficienza del terreno a tale fine e la non corrispondenza della superficie della particella con quanto indicato nel frazionamento in quanto inferiore di circa mq. 400, chiedeva accertarsi la mancata corrispondenza dei confini "in loco" con quelli del frazionamento approvato ed ordinarsi l’immediato rilascio dell’immobile previo riposizionamento dei confini.
Al suddetto procedimento veniva successivamente riunito quello introdotto dalla I. nei confronti della s.r.l. B., della s.r.l. S. B., della s.p.a. L. e di M.E. avente ad oggetto l’accertamento del confine, il rilascio della striscia di terreno occupata dalle convenute ed il risarcimento dei danni subiti per l’erroneo posizionamento del confine da parte del M..
Il Tribunale adito con sentenza del 15-12-2005 determinava la linea di confine tra le proprietà della B. e della I. secondo le risultanze della espletata CTU. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la B. S. s.p.a (società risultante dalla scissione della B. s.p.a.) cui resisteva la I. che proponeva altresì appello incidentale.
A tale procedimento veniva poi riunito quello instauratosi a seguito del gravame proposto nei confronti della stessa sentenza dalla I. cui resistevano la società B.S. ed il M..
La Corte di Appello di Trento con sentenza del 4-6-2010 ha accertato che il confine tra la proprietà I. e la p. ed. 5860/17 in c.c. Grigno di proprietà della società B. S. si trovava "più a sud rispetto al muro e rete contestato di una misura pari a 2,16 m nell’estremità ovest, pari a 2,15 m nella parte centrale e pari a 3,10 nell’estremità est" e corrispondeva a quello adottato dal consulente d’ufficio geometra C. nell’elaborato peritale e rappresentato graficamente nella tavola 2 allegata alla consulenza, e conseguentemente ha condannato la società B. S. al rilascio in favore della I. dell’area individuata nella suddetta tavola.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. B. S. ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la I. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Il Collegio prende atto che il difensore della ricorrente in data 21- 3-2012 ha depositato in cancelleria un atto di transazione per atto notaio Narciso del 9-5-2011 intervenuto tra le parti con il quale esse hanno tra l’altro dichiarato di voler porre fine alla presente controversia.
Essendo quindi cessata la materia dei contendere, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *