Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-08-2012, n. 14112

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 aprile 2006 il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da L.A.P. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti l’11 luglio 2001 dal Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’appello di Potenza: provvedimento con il quale gli era stata irrogata la sanzione pecuniaria di L. 50.000.000, per non aver depositato tempestivamente la dichiarazione delle spese che aveva sostenuto in relazione alla propria candidatura a consigliere regionale della Basilicata nelle elezioni del 2000. La decisione si basa sul rilievo che il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in cancelleria il 16 ottobre 2001, era successivo alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 in quanto l’ordinanza ingiunzione impugnata era stata notificata l’11 settembre 2001.

Impugnata da L.A.P., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Potenza, che con sentenza del 15 novembre 2006 ha rigettato il gravame, ritenendo che il temine in questione, dopo la sospensione per il periodo feriale fino al 15 settembre, aveva iniziato a decorrere già dal successivo giorno 16 ed era quindi scaduto il 15 ottobre 2001, sicchè correttamente l’opposizione era stata ritenuta tardiva.

Contro tale sentenza L.A.P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’appello di Potenza si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso L.A.P. lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha incluso nel computo del termine utile per l’opposizione il giorno 16 settembre 2001, il quale invece non doveva esservi compreso, in quanto dies a quo dopo la cessazione della sospensione feriale.

L’assunto contrasta con la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, che dopo un iniziale contrasto composto già da Cass. s.u. 4 luglio 1983 n. 4814, si è univocamente orientata nel senso che in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall’1 agosto al 15 settembre, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 7 il quale stabilisce che, "se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c., comma 1.

Da questo principio – cui è stata data continuità da Cass. s.u. 28 marzo 1995 n. 3668 e che è stato da ultimo ribadito da Cass. sez. 3 10 gennaio 2012 n. 134 – non vi sono ragioni per discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo della norma da cui è stato tratto, la quale non distingue tra computo e decorso del termine ed è destinata ad assicurare ai professionisti legali un periodo di ferie fino al 15 settembre di ogni anno, che sarebbe ingiustificatamente prolungato di un giorno, secondo l’interpretazione propugnata dal ricorrente, per i termini aventi il dies a quo successivo al 1 agosto.

Con il secondo motivo di ricorso L.A.P. deduce che la dichiarazione delle spese sostenute per la sua candidatura avrebbe dovuto essere considerata tempestiva, essendo stata inviata 17 giorni dopo la notificazione della diffida del Collegio regionale di garanzia elettorale.

La deduzione inammissibile, poichè attiene al merito della causa, che il giudice a quo, in coerenza con la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, non ha preso in esame.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito, oltre agli onorari, che si liquidano in 1.000,00 Euro.

Non si ravvisano ragioni per la pronuncia di condanna aggravata richiesta dal pubblico ministero, non potendosi considerare proposto con colpa grave il ricorso, il quale si basa su un indirizzo, sia pure superato, della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito, oltre a 1.000,00 Euro per onorari. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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