Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 26-04-2013, n. 18668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti non ha convalidato l’arresto in flagranza di reato di D.S., S.P. e M.S., eseguito per il reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, art. 61 c.p., n. 7.
I tre erano stati fermati dalla p.g. con un carico di origine sospetta e che,con elevata probabilità,era costituito da merce sottratta dallo stabilimento G.. Tuttavia il giudice ha ritenuto del tutto incerta la data del commesso reato, con i conseguenti effetti sul presupposto della flagranza o quasi flagranza di reato.
2. Avvero tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti e deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione. Gli arrestati erano stati notati dagli operanti sulla strada che da (OMISSIS) (sede della ditta G.) conduce ad (OMISSIS) e non erano mai stati persi di vista; pertanto ricorre lo stato di quasi flagranza di reato, in quanto gli indagati venivano sorpresi con cose e tracce dalle quali appariva che avessero commesso il fatto immediatamente prima. Si duole altresì che la formula utilizzata dal giudice, secondo la quale la mercè era "assai verosimilmente frutto di furto dallo stabilimento G.", mostri che questi ha configurato il reato di ricettazione in luogo di quello di furto. Tanto risulterebbe contraddittorio con la negazione dello stato di quasi flagranza.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Ha già rilevato questa Suprema Corte che, in tema di convalida dell’arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l’indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali (Cass., Sez. 6, n. 8029/2003; id., Sez. 6, n. 49124/2003; id., Sez. 6, n. 19011/2003;
id., Sez. 4, n. 46473/2003). In particolare, il controllo sulla legittimità dell’operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell’uso ragionevole del potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione (Cass., Sez. 6, n. 19011/2003; id., Sez. 6, n. 8029/2003, cit.), senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass., Sez. 4, 9.12.2000, Mateas).
Per ciò che concerne lo stato di quasi flagranza, il solo a venire in considerazione – in ipotesi – nel caso che occupa, vale rammentare che esso presuppone che tra la commissione del fatto e l’attività della p.g. non vi sia una sensibile soluzione di continuità temporale, perchè diversamente non sarebbe possibile rispettare la previsione normativa nella parte in cui richiede che debba apparire che l’arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima (art. 382 c.p.p., comma 1).
Nella specie, il giudice della convalida ha operato una valutazione dello stato di quasi flagranza immune da vizi, avendo egli rilevato che non risultava possibile identificare il tempo di commissione del furto. Siffatta lacuna cognitiva priva di un indefettibile presupposto il concretarsi dello stato di quasi flagranza, come sopra definito.
Peraltro, sullo specifico punto il ricorso non avanza alcuna censura alla decisione impugnata, in definitiva eludendo il tema per focalizzare l’attenzione sulla circostanza – invero non conferente al punto decisivo – che gli arrestati erano stati notati dagli operanti sulla strada che da (OMISSIS) (sede della ditta G.) conduce ad (OMISSIS) e non erano mai stati persi di vista.
Gli ulteriori rilevi appaiono invero di non agevole intellegibilità:
in nessun modo il Tribunale ha operato una diversa qualificazione del fatto; se essa fosse stata operata, portando alla luce un reato istantaneo quale la ricettazione, il diniego di convalida avrebbe avuto una diversa fondazione argomentativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2013

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