Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 18237

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La difesa del ricorrente impugna la ordinanza in epigrafe indicata con quale il Tribunale, quale giudice d’appello contro i provvedimenti de libertate, ha confermato l’ordinanza che ha respinto l’istanza di modifica dello status libertatis presentata nell’interesse di P.G..

Il giudice dell’appello ha ritenuto adeguata la misura ab origine disposta, permanendo le esigenze cautelari.

2. La difesa ha depositato in data 11 gennaio 2013 formale rinuncia al ricorso per carenza d’interesse perchè P.G. il 22 ottobre 2012 è stato posto agli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

La modifica dello status liberatis di P.G. è intervenuta nelle more della trattazione del ricorso e ha preceduto la rinuncia all’impugnazione che in ogni caso sarebbe stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse poichè limitata solo alla permanenza della custodia in carcere. Pertanto, rispetto alla rinuncia prevale la causa d’inammissibilità relativa alla carenza di interesse.

La sopraggiunta carenza d’interesse, dovuta all’adozione di un provvedimento successivo alla presentazione dell’impugnazione, comporta l’insussistenza delle condizioni che possano giustificare l’applicazione della condanna alle spese del procedimento nonchè al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza virtuale (Sezioni Unite, 9 ottobre 1996, Vitale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013
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