Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 536

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la sentenza di cui si chiede la revocazione la Sezione ha dichiarato l’irricevibilità per tardività dell’appello avverso la sentenza di prime cure muovendo dall’individuazione, quale dies a quo, quello della piena conoscenza desumibile dal ricorso per revocazione proposto avverso la medesima sentenza con ricorso n. n. 656/08;

Rilevato che i motivi di ricorso, incentrati sulla questione giuridica dell’applicabilità al processo amministrativo, anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dell’art. 101, comma 2, del codice di procedura civile, non sono inquadrabili nelle tassative cause di revocazione richiamate dall’art. 28 della legge n. 1034/1971;

Ritenuto, infine,che la mancata costituzione delle parti intimate esimie il Collegio dalla statuizione sulle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere
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