Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 18236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.O. impugna l’ordinanza del giudice del riesame, censurando la ritenuta sussistenza dei gravi indizi per il delitto di rissa e il diniego di revoca della misura cautelare in carcere per insussistenza delle esigenze cautelari.

Sennonchè, dalla posizione giuridica risulta che in data 8 gennaio 2013 il ricorrente è stato rimesso in libertà, con l’obbligo di presentazione agli organi di polizia giudiziaria e non vi è stata alcuna richiesta esplicita di pronuncia sulla gravità indiziaria ai fini dell’art. 314 c.p.p..

Ciò comporta la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, tenuto conto che con la richiesta di riesame si censura la mancata applicazione di una misura meno afflittiva, rispetto alla custodia in carcere. L’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della sanzione alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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