Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la S.B. Ag, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con A. S.p.A., ha impugnato la sentenza del T.A.R. FriuliVeneziaGiulia – Trieste, Sezione I, n. 00394/2010, di accoglimento del ricorso proposto da CAF – C.Y.A.D.F. S.A. contro la sua esclusione dalla gara per la fornitura di elettrotreni modulari per i servizi ferroviari di competenza regionale, nonché di reiezione del ricorso per motivi aggiunti proposto da essa CAF e di declaratoria di irricevibilità del ricorso incidentale proposto dalla attuale appellante.

A sostegno del gravame è stata dedotta la erroneità della motivazione posta a base della decisione del Giudice di prime cure, che ha ritenuto la esclusione della CAF – C.Y.A.D.F. S.A. viziata dalla oggettiva ambiguità delle regole poste dal Disciplinare, è stata eccepita la irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo ed è stata contestata la declaratoria di irricevibilità del ricorso incidentale, con riproposizione dei motivi, anche aggiunti, posti a base dello stesso.

Con memoria depositata il 7.10.2010 CAF – C.Y.A.D.F. S.A. ha chiesto che l’appello sia dichiarato irricevibile, inammissibile o infondato.

Con memoria depositata il 13.11.2010 detta CAF ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con atto depositato il 16.12.2010, sottoscritto anche dal difensore, parte ricorrente, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e a tutte le domande nello stesso spiegate, con compensazione delle spese; in calce a detto atto è contenuto atto di accettazione della rinuncia e della compensazione delle spese processuali sottoscritta dalla parte resistente e dai suoi difensori.

Nel corso della camera di consiglio del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..

2.- Premette il Collegio che, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, sicché il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (Consiglio Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n. 477).

Nel caso che occupa l’atto di rinuncia al ricorso, che trova supporto processuale nell’art. 84 del c.p.a., pur firmato da parte ricorrente e dal proprio difensore, non risulta ritualmente notificato alla controparte nel domicilio eletto, ma la rinuncia è stata espressamente accettata dalla parte costituita e tanto è idoneo a supplire alla omessa formalità, risultando evidente l’intento delle parti in causa di porre fine al giudizio.

3.- Il Collegio deve quindi dichiarare estinto il giudizio di appello in epigrafe indicato, ex art. 35, II c., lettera c), del c.p.a..

4.- La circostanza che la richiesta di compensazione delle spese processuali formulata dalla parte rinunciante è stata espressamente accettata dalla controparte costituita costituisce ragione sufficiente, ex art. 84, II c., del c.p.a., per disporre la compensazione fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe indicato, lo dichiara estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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