Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, di una cartella della quale veniva contestata dagli eredi l’eseguita notifica al contribuente deceduto nel di lui domicilio e per di più al di fuori dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo).
La Commissione adita rigettava i ricorsi, ritenendo che la proposizione dell’impugnazione da parte degli eredi sanava ex tunc la nullità della notifica della cartella. L’appello dei contribuenti era accolto, con la sentenza in epigrafe, la quale rilevava, sulla scorta dell’insegnamento di questa Corte, che la sanatoria operava ex nunc: alla data in cui era stato proposto il ricorso avverso la cartella, la decadenza dell’Ufficio si era già verificata, essendo stata eseguita la notifica oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25.
Avverso la predetta sentenza, l’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo e anche ricorso per revocazione alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia: ciò in quanto ha ritenuto che la sentenza stessa fosse viziata di errore revocatorio circa l’indicazione della data di proposizione del ricorso avverso la cartella da parte degli eredi. Il ricorso per revocazione è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Sez. 8, con sentenza n. 21/07/07 passata in giudicato e prodotta agli atti del giudizio: il giudice della revocazione ha ritenuto che l’erroneità o meno dell’accertamento sull’avvenuta decadenza per effetto del decorso del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, "costituisce solo oggetto di impugnazione e non può integrare gli estremi dell’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4".
Pertanto, deve procedersi all’esame del ricorso per cassazione rispetto al quale gli intimati, nonostante il ricorso sia stato loro notificato presso il difensore (come testimonia l’avviso di ricevimento in atti), non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura l’impugnata sentenza in ordine alla ritenuta decadenza per decorso del termine, affermando che nella specie doveva applicarsi il diverso termine previsto dalla norma transitoria di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito con modificazioni con L. n. 156 del 2005.
Il motivo è fondato. Questa Corte ha stabilito che "la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 che ha dichiarato incostituzionalità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nel testo modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, per la mancata previsione di un termine di decadenza entro il quale il concessionario debba notificare al contribuente la cartella di pagamento, nel rimettere alla ragionevole discrezionalità del legislatore l’individuazione di tale termine, ha escluso la reviviscenza delle norme previdente alla modifica introdotta dall’art. 1 del D.Lgs. n. 193 cit., secondo la quale la notifica al contribuente della cartella di pagamento va eseguita entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario" (Cass. n. 257 del 2012). Già in questa prospettiva va rilevata, pertanto, l’erroneità della decisione adottata nell’impugnata sentenza, che ha risolto la questione ritenendo che la notifica dovesse essere eseguita entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario.
Questa Corte, inoltre, ha stabilito che: "In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis-, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2, art. 36, D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora sub indice" (Cass. nn. 1436 del 2006; 2212 del 2011).
Alla luce di siffatta disposizione normativa, nel caso di specie (trattandosi di dichiarazione presentata nel 1996) il termine per la notifica della cartella scadeva il 31 dicembre 2001: sicchè essendo stata la cartella in questione pacificamente notificata prima di tale data, la decadenza non si era verificata in precedenza all’effetto sanante della eventuale nullità della notifica riconducibile al ricorso dei contribuenti (v. Cass. n. 10445 del 2011), che, peraltro, si assume anch’essa eseguita entro il 31 dicembre 2001. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *