Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 18210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. S.A. impugna la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del giudice di primo grado per avere ripetutamente in (OMISSIS) venduto eroina a Sc.Va. nonchè detenuto a fine di spaccio eroina che cedeva, materialmente somministrandola per via endovenosa, a J. G. alla presenza di Sc.Va. almeno in tre occasioni e, inoltre, per avere ceduto eroina e cocaina ad D.A. per Euro 50,00 al grammo e alcune dosi di eroina a Is.Va. e C.L. sempre alla presenza di Sc.Va..

A fronte dei motivi d’appello volti a contestare la responsabilità di S. per l’attività di spaccio sulla sola testimonianza di Sc.Va. e, peraltro, per il riconoscimento da quest’ultima solo in fotografia nel corso delle indagini, la Corte d’appello riconferma la ricostruzione della vicenda nel senso descritto dal giudice di primo grado, condividendo che il riconoscimento fotografico effettuato dalla Sc. e confermato all’ufficiale di polizia giudiziaria Ca.Mi. non rendeva necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale volta a effettuare un formale ricognizione e l’assunzione del teste I.G..

Nella sentenza impugnata si precisa che S., dopo essere stato riconosciuto in fotografia da Sc.Va., sarebbe stato individuato personalmente in aula dinanzi al Tribunale, dove era presente.

Il giudice d’appello condivide altresì che la pluralità delle cessioni non consente di riconoscere l’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5. Mentre, a differenza da quanto ritenuto dal Tribunale, il giudice d’appello ha ridimensionato la pena inflitta con l’applicazione delle attenuanti generiche, negate dal giudice di primo grado.

2. La difesa del ricorrente deduce:

– vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, manifesta illogicità in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria per effettuare un formale riconoscimento dell’imputato.

Il ricorrente contesta quanto affermato dalla sentenza impugnata circa il riconoscimento avvenuto in aula, circostanza non verificatasi anche perchè l’imputato è stato contumace nel giudizio di primo grado. In base a tale insussistente premessa, il giudice d’appello a ritenuto di procedere alla ricognizione formale.

Tento conto di quanto accaduto sarebbe invece stato necessario procedere alla ricognizione per la corretta individuazione dell’imputato.

– Vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e carenza in ordine alla necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’audizione di I.G., incombente istruttorio sul quale il giudice d’appello si è espresso con un mero diniego.

L’audizione della I., ad avviso del ricorrente sarebbe stata utile, per avere ulteriori elementi per valutare la sussistenza della grave condotta ascritta a S..

– Vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e carenza in ordine alta ritenuta credibilità del teste Sc. V., poichè la Corte d’appello si è espressa in termini assertivi.

Con i motivi d’appello, la difesa aveva rappresentato le ragioni per le quali la Sc. ebbe a decidere di colla bora re con gli organi di polizia rappresentati dall’esigenza di avere un aiuto per entrare in comunità senza dimostrare poi di avere un reale interesse.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Al di là del mero refuso da ascriversi a una imprecisa riproduzione in sentenza di quanto riportato nel verbale di udienza circa il riconoscimento personale avvenuto in aula da parte di Sc. V., gli elementi posti a fondamento della decisione appaiono in realtà tali da esprimere un’integrale condivisione della decisione di primo grado.

Il rilievo, cui fa riferimento il ricorrente, è infatti dovuto a un’imprecisa lettura di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado e riportato nel verbale di udienza 20 gennaio 2009 che parla di rinnovazione del riconoscimento fotografico da parte della Sc., mostrando alla stessa le foto prodotte dal pubblico ministero e al diniego di una identificazione dell’imputato in aula.

Al riguardo, il giudice di primo grado, condiviso il parere contrario del pubblico ministero, ha rigettato la richiesta della difesa, ritenendo l’assenza di dubbi sull’identità dell’imputato. Il verbale stenotipico 20 gennaio 2009 – cui questa Corte ha accesso per verificare la sussistenza di atti processuali oggetto di contestazione tra le parti – riporta a p. 15 il riconoscimento fotografico, effettuato dalla Sc. non soltanto di S., ma anche degli altri soggetti che da quest’ultimo, in presenza della stessa Sc., hanno acquistato da S. dosi di stupefacente, in particolare D.A. e G. I. ( G.).

Per queste ragioni il giudice di primo grado ha ritenuto superfluo un ulteriore atto identificativo di S., con il quale peraltro, come chiaramente precisato in sentenza, la Sc. aveva abituale frequentazione tanto da conoscere i luoghi di "rifornimento" della droga nonchè altri tossicodipendenti cui la sostanza era ceduta e in alcuni casi anche somministrata in casa.

Anche la testimonianza dell’ufficiale di polizia Giudiziaria Ca.Mi., cui il giudice d’appello ha fatto riferimento come riscontro alle dichiarazioni della Sc., è in sintesi riportata nella sentenza di primo grado nei punti più significativi e utilizzabili perchè non appresi dalla Sc.. M. C. ha riferito circostanze ritenute utili, da entrambi i giudici di merito, per l’attendibilità di Sc.Va..

Il giudice di primo grado, alle cui valutazioni la Corte d’appello integralmente aderito, si è espresso in termini chiari – al di là dell’erroneo riferimento di una personale identificazione avvenuta in udienza – sulla inutilità di una formale ricognizione di S., già descritto dalla Sc. la cui credibilità è avvalorata da specifiche circostanze riferite dal teste Mi.

C..

Le censure di mancata risposta da parte del giudice d’appello sono, dunque, infondate. Il diniego della ricognizione da parte del giudice di primo grado è stata, in realtà, condiviso e fatto proprio dalla Corte d’appello.

Sull’integrazione delle due decisioni di merito e sulla unitaria valutazione che esse esprimono rispetto alle scelte ricostruttive là dove giungono a uguali conclusioni, non può che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. 3^, 14 febbraio 1994, dep. 23 aprile 1994, n. 4700; Sez. 6^, 20 gennaio 2003, dep. 13 marzo 2003, n. 11878; Sez. 3^, 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, n. 13926). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2^, 10 novembre 2000, dep. 2 aprile 2001, n. 13151; Sez. 6^, 19 ottobre 2012, dep. 28 dicembre 2012, 49970).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

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