Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14072

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Siracusa notificava alla società contribuente atto di diniego relativo alla richiesta di esenzione decennale D.P.R. n. 218 del 1978, ex artt. 101 e 105, per supposta mancanza dei requisiti prescritti: atto che veniva ritualmente impugnato dalla società innanzi al giudice competente.
Il medesimo Ufficio, sulla base del predetto atto di diniego, notifica alla medesima società avvisi di accertamento per IRPEG ed ILOR per gli anni 1991, 1992, 1993, che la società contribuente impugnava con separati ricorsi.
La Commissione adita, con separate sentenze, preso atto che sia in primo, sia in secondo grado, era stato riconosciuto alla società il diritto all’esenzione, ingiustamente negato dall’amministrazione, accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, con le sentenze in epigrafe, avverso le quali l’amministrazione propone separati ricorsi con unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e art. 2909 c.c., nonchè vizio di motivazione, in quanto il giudice del merito, pur dando atto della pregiudizialità del giudizio relativo all’accertamento del diritto della società alla negata esenzione, ha, tuttavia, deciso in favore della società stessa, nonostante quel giudizio non fosse stato definito. Chiamati i ricorsi all’udienza del 10 giugno 2009, il Collegio, con separate ordinanze, ne disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa che venisse definito il giudizio relativo all’impugnazione del diniego di esenzione pendente innanzi alla Commissione Centrale. Tale giudizio è stato definito dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione della Regione Palermo, con decreto 181/11 del 25 gennaio 2011, che ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito con modificazioni con L. n. 73 del 2010, in quanto giudizio pendente da oltre dieci anni, e nel quale l’amministrazione era rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio: copia del predetto provvedimento è stato depositato dalla difesa della società contribuente con memoria ex art. 378 c.p.c. per l’odierna udienza.
Ciò significa inequivocabilmente che resta definito, come cosa giudicata, l’accertamento della illegittimità del diniego di esenzione IRPEG e ILOR D.P.R. n. 218 del 1978, ex artt. 101 e 105, ed affermato definitivamente il diritto all’esenzione stessa da parte della società contribuente. I ricorsi in questione, R.G. n. 7867/05, 10168/05 e 10525/05, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 18125 del 2005), possono essere riuniti ai sensi dell’art. 274 c.p.c., in quanto essi sono relativi ad accertamenti per una pretesa erariale concernente annualità contigue e fondate su un medesimo presupposto – il diniego di esenzione ex L. n. 218 del 1978 – e sono sorretti da un unico e identico motivo di impugnazione per cassazione, consistente nella censura della decisione del giudice d’appello per aver ritenuto definitivo l’accertamento del diritto all’esenzione, quando definitivo questo accertamento ancora non era. Preliminarmente debbono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, con la conseguente estromissione dal giudizio.
Data l’epoca nella quale i ricorsi stessi sono stati proposti e giustificata la compensazione delle spese.
Quanto ai ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate, ora che, in conseguenza del ricordato provvedimento emesso dalla Commissione Centrale, è divenuto definitivo l’accertamento relativo al diritto della società all’esenzione ex L. n. 218 del 1978, tenuto conto della riconosciuta pregiudizialità di quel giudizio rispetto a quelli relativi ai ricorsi in esame, che emerge dalle ordinanze di sospensione dei medesimi ex art. 295 c.p.c. pronunciate da questa Corte, i ricorsi stessi debbono essere rigettati in quanto la pretesa tributaria non è più sorretta dal diniego di esenzione che l’aveva originariamente giustificata e nessun’altra censura essendo stata articolata dall’amministrazione nei ricorsi stessi.
Stante la particolarità della conclusione della vicenda che ha determinato la soluzione della controversia è giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi RG nn. 786^05, 10168/05, 10525/05. Dichiara inammissibili i ricorsi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rigetta i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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