Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14071

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Svolgimento del processo
Nel corso di una verifica a carico delle società C. s.r.l. e C. s.a.s. di M. V. e C." emergeva una contabilità dalla quale venivano rilevati pagamenti di forniture non fatturate a favore della società M. R. di M. M. & C. s.a.s., che veniva anch’essa sottoposta a verifica, ma il relativo accertamento, ritualmente impugnato dalla società veniva annullato dalla sentenza d’appello, non più impugnata dall’Ufficio.
La verifica a carico della società, tuttavia, proseguiva ed era notificato un nuovo accertamento ai fini ILOR per la società e ai fini IRPEF per i soci relativamente all’anno 1993.
La società e i soci, dopo un inutile esperimento di un’istanza di accertamento per adesione, impugnavano l’atto impositivo e i ricorsi, riuniti, erano accolti parzialmente dalla Commissione adita, che riteneva attribuibili ai soci per spese personali almeno parte delle movimentazioni bancarie verificate e di conseguenza diminuiva il reddito d’impresa e il reddito di partecipazione dei soci.
La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Nè la società, nè i soci si sono costituiti. Uno dei soci, Ma.Mo., ha definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, come risulta dalla documentazione versata in atti, sicchè il giudizio deve proseguire nei confronti delle altri parti, che non si sono avvalse della procedura di definizione agevolata.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, con conseguente estromissione dal giudizio.
Stante l’epoca risalente del ricorso, devono sul punto essere compensate le spese.
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’aver il giudice di merito non tenuto conto che nella verifica delle movimentazioni bancarie incombe al contribuente l’onere probatorio relativo alla estraneità delle predette operazioni all’attività di impresa. l’Ufficio, invece, può avvalersi di presunzioni, che nella fattispecie erano particolarmente forti, stante il rinvenimento di una documentazione extracontabile che ha consentito la ricostruzione della realtà reddituale della società (e, quindi, dei soci). Tutto ciò senza dare una convincente spiegazione del convincimento espresso, che appare più frutto di apodittiche affermazioni, che di meditate riflessioni sui fatti di causa.
Il ricorso è fondato sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (Cass. n. 18081 del 2010).
Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo per intervenuto condono nei confronti dell’intimata Ma.Mo., con compensazione delle spese, stante la definizione delle lite. Nei confronti dei restanti intimati deve essere accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria del Piemonte, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Dichiara estinto per condono il processo nei confronti di Ma.Mo. e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei restanti intimati e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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