Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14070

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Svolgimento del processo

A. Il contribuente R.M. nel 1999 cessava la propria attività di commerciante al minuto di abbigliamento e nel 2000 presentava dichiarazione Modello Unico per l’anno d’imposta 1999 esponendo il credito IVA finale di L. 31.157.000.

B. Indi, il 25 aprile 2003, avanzava istanza di rimborso, rigettata il 3 marzo 2004 dall’Ufficio competente, che motivava il diniego sostenendo che, siccome il contribuente non aveva presentato al Concessionario il modello VR per il rimborso, l’istanza andava presentata, a pena di decadenza, nel termine biennale di cui all’art. 21 c.2 proc. trib., già D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, comma 6, e che solo con la tempestiva presentazione di essa poteva operare il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..

C. L’impugnazione del contribuente è stata accolta dalla CTP di Alessandria con sentenza confermata il 5 aprile 2006 dalla CTR- Piemonte. Il giudice d’appello ha motivato la decisione ritenendo che l’art. 21 cit. non sia applicabile nelle fattispecie in cui il rimborso sia richiesto quale residuo credito IVA emergente alla data delle cessazione dell’attività, essendo invece applicabile l’art. 30 c.2 d.Iva, che riconosce, in caso di cessazione di attività, il diritto del contribuente di chiedere il rimborso nel normale termine prescrizionale.

D. Con atto consegnato il 21 maggio e notificato il 28 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato unico motivo; il contribuente non spiega attività difensiva.

Motivi della decisione

E. Con l’unico mezzo – denunciando la violazione dell’art. 21 c.2 proc. trib. e dell’art. 30 c.2 d.Iva, nonchè del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 – la ricorrente insiste sulla tesi che l’omessa presentazione del modello VR in allegato alla dichiarazione annuale IVA rende intempestiva la domanda di rimborso presentata oltre il termine biennale dell’art. 21 cit.. In proposito sostiene che, mancando specificazioni nell’art. 30 d.Iva, va esclusa l’applicabilità dell’ordinario termine prescrizionale al rimborso in materia di IVA essendo la presentazione della domanda soggetta al termine decadenziale biennale di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 sostituito dall’analogo art. 21 cit..

F. Il motivo non è fondato. Infatti, va data continuità all’orientamento secondo cui, in tema di IVA, "la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perchè l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo" Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010 (Rv.

612655); conf. inmotiv. 25318/10 e 13920/11; v. anche 27948/09.

G. Invero, si è chiarito che l’art. 30 cit., "laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili" Sez. 5, Sentenza n. 5486 del 08/04/2003 (Rv. 561966).

Cfr. Sez. 1, n. 13091 del 1992.

H. Inoltre, si è precisato: "La presenza di tale specifico regime rende inapplicabile, fra l’altro, a tali contribuenti, ratione temporis, sia il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 (ora abrogato) sia il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, aventi natura sussidiaria e residuale, in "mancanza di disposizioni specifiche", quale il D.P.R. n. 633 citato, art. 30. E, nel caso in cui la dichiarazione fiscale presentata da tale categoria di contribuenti contenga anche errori materiali o di calcolo, desumibili dagli stessi dati ivi contenuti, non è necessaria nè una rettifica nè uno specifico atto, da proporre entro un termine di decadenza (del tipo di quelli stabiliti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) per il rimborso dell’imposta, dovendo l’Ufficio, in questi casi, procedere alla correzione dell’errore e al rimborso della somma indebitamente versata, salva il solo limite temporale della prescrizione ordinaria del suo diritto cit. 2003.

I. Infine, si è rilevato che "deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c.1 d.Iva, solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. cfr. in gen. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011 (Rv. 619622).

J. La soluzione prospettata, oltre ad essere assolutamente maggioritaria, è coerente con l’intero sistema fiscale delineato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che da tempo si afferma che l’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; sicchè una volta che il credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale cfr. Cass. 11444/11, 1605/08, 1154/08, 11832/02 e 11511/01;

v. 8606/1996.

K. Ad analoghe conclusioni si giunge anche riguardo all’armonizzazione della Sesta Direttiva. Infatti, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l’esatta riscossione dell’imposta e la prevenzione di frodi, tali misure però non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati v. c.G. 8 maggio 2008, C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade, e 27 settembre 2007, C-146/05, Collee, posto che per il principio di neutralità il diritto al ristoro dell’IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario cfr. C.G. 18 dicembre 1997 in cause riunite O286/94, C- 340/95, C-401/95, C-47/96. Tale principio trova riscontro nella peculiare tutela accordata dalla Corte di Giustizia ai soggetti passivi in caso di cessazione delle loro attività cfr. sent. 22 dicembre 2010, C-438/09, 34.

L. L’orientamento seguito è, per converso, contraddetto da recenti isolate pronunzie di questa Corte, secondo cui, nel caso di cessazione dell’attività, soltanto una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico di cui all’art. 30 d.Iva, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall’art. 21 proc. trib. Sez.5, Sentenza n. 18920 del 16/09/2011 (Rv. , 619203); conf. Cass. 18915/11 e 7669/12.

M. Invero, tale orientamento minoritario, non solo non può essere seguito per tutte le ragioni sopra riportate, ma esso si rifa a quel filone interpretativo di questa Corte C. 21053/05, che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limita però a configurare l’adempimento in questione quale mera condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pone affatto quale "condicio sine qua non" del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta così in motiv. Cass. 20039/11 cit..

N. Da ultimo, i principi sulla completezza della domanda di rimborso sono stati rimeditati in altre recentissime decisioni secondo cui, ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale può rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore mod. VR, il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale C. 7684-7685/12.

O. Alla riaffermazione dei principi di diritto sopra riassunti (lett. F-H) consegue il rigetto del ricorso, senza che derivi alcunchè per spese mancando attività difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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