Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente allega che la Sezione sarebbe incorsa in un errore di fatto, non avvedendosi dell’intervenuta stipulazione e successiva esecuzione del contratto fra le attuali parti resistenti;

che l’esistenza di tale errore dovrebbe, in tesi, desumersi, per implicito, dal periodo della decisione impugnata che recita: "la concreta possibilità di ottenere l’aggiudicazione della fornitura in contestazione rende improcedibile per difetto di interesse la domanda risarcitoria formulata dall’appellante";

Rilevato, tuttavia, che il periodo appena trascritto, lungi dal rivelare l’esistenza del supposto errore di fatto a base della presente impugnazione, si limitava a fare applicazione del principio giurisprudenziale che correla(va), di regola, all’annullamento dell’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto stipulato nelle more;

Considerato che, per quanto precede, il ricorso per revocazione deve essere respinto, siccome infondato, con spese liquidate secondo soccombenza del seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone a carico della parte ricorrente le spese processuali, liquidate per ciascuna delle parti aventi diritto nella misura di euro diecimila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
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