Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14068

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Svolgimento del processo
A. Con avviso di accertamento n. 812655/2000, l’Ufficio IVA recuperava, nei confronti del cittadino tedesco W.J. O., la somma complessiva di poco meno di 230 mila Euro per debito d’imposta, credito non riconosciuto, interessi e accessori dovuti per l’annualità 1996.
B. Su ricorso dell’interessato, la CTP di Nuoro, premesso che l’atto impositivo era stato correttamente notificato nel domicilio fiscale eletto, annullava però la pretesa impositiva ritenendola non sufficientemente provata.
C. Sull’appello dell’ufficio, la CTR-Sardegna confermava la sentenza di prime cure.
Motivava la decisione ritenendo:
a) che la società tedesca XXX, amministrata dal W., curava in Germania l’intermediazione di affitti turistici di case in Sardegna, dietro provvigione (25%);
b) che altra società tedesca, la XXX con socio il W., si occupava di pubblicità, intermediazione e servivi vari (viaggi in aero e in nave, noleggi di veicoli, etc.);
c) che, in B., la ditta individuale "Centro Servizi di (OMISSIS)" forniva, invece, supporto logistico per la clientela tedesca delle due società e per l’approntamento e la consegna degli alloggi ai turisti tedeschi (pulizia, manutenzione, etc.);
d) che il W., quale amministratore della XXX, raccoglieva – direttamente o tramite fiduciario in loco – i mandati dei proprietari ad affittare le case, assumendo l’onere di versare loro il canore;
e) che la XXX, una volta incassati i corrispettivi da parte delle clientela tedesca, tratteneva la commissione (25%) e girava il resto su conti bancari accesi in Italia dal W. o dai coniugi W.;
f) che tale F.G., dipendente del "Centro Servizi di (OMISSIS)", prelevava da detti conti bancari quanto necessario per saldare il dovuto ai proprietari delle case e al personale, nonchè per ogni altra spesa inerente all’attività della ditta;
g) che, pertanto, la ditta individuale "Centro Servizi di (OMISSIS)" non costituiva stabile organizzazione in Italia delle società tedesche XXX e XXX, atteso che i turisti tedeschi pagavano i corrispettivi in Germania ed ivi erano incassati da dette società;
h) che, in ogni caso, l’atto impositivo non era stato notificato nell’effettiva residenza anagrafica del W. e che nulla l’ufficio aveva fatto "per fugare sin da subito questo pregiudizio di legittimità".
D. Con atto notificato il 21 febbraio 2007, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il W. non spiega attività difensiva.
Motivi della decisione
E. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 7, comma 4 – lett. a), e dell’art. 17 d.Iva, sostiene che, anche a voler accedere alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice d’appello, l’attività svolta dal W. sarebbe stata comunque quella d’intermediazione per immobili siti in Italia, sia pure quale mandatario delle società tedesche delle quali era amministratore o socio. Sicchè, anche in riferimento all’art. 9, comma 2 – lett. a), della Sesta Direttiva, ai fini IVA l’operazione s’intende compiuta nel luogo ove sono situati gli immobili, restando irrilevanti stipulazioni, pagamenti e tassazioni avvenute in Germania.
F. Perciò, non avendo le società tedesche dichiarato alcunchè in Italia ai fini della normativa sull’IVA, ne sarebbe responsabile sempre il W.. Infatti, per un verso l’attività del W. poteva dirsi svolta solo in via di fatto, quale soggetto sui cui conti, in ultima analisi, affluivano i proventi finali; per altro verso, ove l’attività del W. potesse dirsi svolta su mandato delle società estere, egli sarebbe loro rappresentante fiscale, comunque tenuto in solido per l’IVA. G. Il motivo è fondato. Nel diritto comunitario, l’art. 9, comma 2, lett. a), della Sesta Direttiva stabilisce, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, che: "il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonchè le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare , l’esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato".
H. Nel diritto interno, l’art. 7, comma 4, lett. a), d.Iva dispone che le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio stesso cfr. C. 2643/99.
I. Questa Corte ha ripetutamente chiarito: "Secondo il sistema tracciato dal legislatore, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, e quindi imponibili in Italia, le prestazioni di servizi: a) rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio italiano o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3) (collegamento soggettivo attivo); b) relative a beni immobili situati in Italia (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a)) (collegamento oggettivo); c) rese a soggetti domiciliati o residenti in Italia, salvo che non siano utilizzate fuori dell’UE. (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d)) (collegamento soggettivo passivo)" C. 12834-12835/2010.
J. La fattispecie in esame rientra, a pieno titolo, almeno nell’invocata seconda previsione per cd. "collegamento oggettivo", avendo il giudice di merito accertato che la ditta individuale "Centro Servizi di (OMISSIS)" forniva supporto logistico in Sardegna per la clientela tedesca delle due società e per l’approntamento e la consegna degli alloggi rilevati in locazione turistica dalla clientela tedesca (es. pulizia, manutenzione, riparazione etc.).
K. Dunque, contrariamente all’avviso del giudice d’appello, non opera a favore della ritenuta non imponibilità in Italia dell’attività svolta dalla ditta individuale "Centro Servizi di (OMISSIS)", la L. n. 459 del 1992 riguardo alla Convenzione fiscale italo- tedesca.
L. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente contesta la carenza logica e argomentativa della affermazione finale contenuta sentenza d’appello: "Dal contesto documentale, secondo la statuizione di questo Collegio di cui alla sentenza riferita alla stessa ditta relativa al RGA 540/01, emerge che l’Ufficio avrebbe dovuto fugare fin da subito questo pregiudizio di legittimità, esaminando con la necessaria attenzione la documentazione per procedere all’avviso di accertamento".
M. Lamenta che il giudice d’appello sembra portare la sua attenzione sull’asserita nullità dell’avviso di accertamento in base a elementi e statuizioni non pertinenti alla causa in esame, sì da non consentire l’individuazione dell’iter logico seguito alla luce della sentenza di prime cure che tale nullità non aveva rilevato.
N. Il motivo è fondato, atteso che nelle controversie instaurate, con separati ricorsi, la singola causa deve essere decisa con sentenza che contenga tutti gli elementi previsti da codice di rito senza che il giudice possa limitarsi a un laconico rinvio alla motivazione di altra decisione del giudice tributario cfr. in generale C. 14108/07.
O. Nella specie il riferimento alle risultanze di altra causa "inter partes" è limitato a una enunciazione oscura e meramente verbalistica, risultando priva di qualsivoglia riscontro e carente di ogni considerazione circa l’ingresso della questione nel giudizio di merito e in particolare di appello.
P. In conclusione, la sentenza d’appello, essendosi discostata dai suddetti principi giuridici e regolativi, va cassata e la causa va rinviata alla CTR competente che, in diversa composizione, procederà al riesame, sulla base dei principi sopra enunciati, e deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR-Sardegna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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