Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 18014

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 04/06/2012 il Tribunale di Reggio Calabria, investito, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, della richiesta di riesame presentata nell’interesse di A.G. avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, l’ha confermata, ritenendo che la condanna dell’ A. in data 07-08/03/2012 pronunciata dal G.u.p. ancorchè emergente dal solo dispositivo, precludesse, sulla scorta del principio di assorbimento del procedimento cautelare in quello di merito, la rivisitazione del quadro indiziario.

2. Nell’interesse dell’ A. è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta mancanza di motivazione, nonchè violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 309 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p..

In particolare, il ricorrente rileva che il principio dell’assorbimento presuppone l’intervento di una decisione che contenga una valutazione di merito di tale incisività da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Nella specie, l’assenza della motivazione della sentenza di condanna lasciava insuperate le censure accolte dalla sentenza di annullamento con rinvio della S.C. e ciò anche in considerazione del fatto che la difesa, in sede di rinvio, aveva prodotto una serie di nuove prove documentali e i verbali di prove orali. Il ricorso inoltre censura la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e l’avvenuta acquisizione, d’ufficio, senza richiesta di parte del dispositivo della sentenza conclusiva del procedimento penale a carico del ricorrente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Logicamente preliminare è l’esame della questione avente ad oggetto l’acquisizione ex officio da parte del Tribunale del dispositivo della sentenza penale resa all’esito del procedimento a carico dell’ A..

Le censure del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 6, n. 41376 del 25/10/2011, Mantella, Rv. 251064), anche nel procedimento de liberiate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, potendo pertanto decidere sulla base degli elementi addotti dalle parti (art. 309 c.p.p., comma 9, richiamato dall’art. 324 c.p.p., comma 7).

A quest’ultimo riguardo, ciò che rileva, in definitiva, è che la deduzione del fatto provenga dalle parti, laddove le modalità di accertamento degli stessi rientrano nei poteri di verifica del Tribunale.

3. Passando ad esaminare le censure che investono il merito del provvedimento impugnato, va ribadito (Sez. 5, n. 579 del 03/02/1999, Mannelli, Rv. 213469) che, in tema di riesame delle misure cautelari personali, opera il cd. "principio di assorbimento", in base al quale, quando interviene una decisione che in ogni caso contiene in sè una valutazione di merito di tale incisività da assorbire la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, può dirsi ragionevolmente precluso il riesame su tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa proposta avverso il provvedimento cautelare. Tale soluzione postula un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare quella qualificata probabilità di affermazione della responsabilità che è richiesta perchè si possa configurare il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" di cui all’art. 273 cod. proc. pen., e comunque fa salva la rilevanza di fatti sopravvenuti (Sez. U, n. 38 del 25/10/1995, Liotta, Rv. 202858), in quanto idonei ad alterare il quadro probatorio valutato dal giudice del merito.

Ne discende, in linea generale, che il giudice del riesame deve avere la possibilità di esaminare la motivazione della decisione.

E, tuttavia, la rilevanza del principio e, in definitiva, la stessa sussistenza dell’interesse a proporre la questione in sede di legittimità richiede la puntuale deduzione di tali fatti sopravvenuti, che impongono un dovere motivazionale adeguato a tali emergenze.

Nella specie, il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente di avere prodotto nuove prove documentali e i verbali di prove orali, il cui contenuto non è dato conoscere e la cui rilevanza in termini di novità, rispetto al pregresso quadro probatorio, non è, pertanto, possibile apprezzare.

4. Quanto alle censure concernenti le esigenze cautelari, va rilevato che il Tribunale ha dato conto attraverso la motivazione delle ragioni, essenzialmente derivanti dai verosimile protrarsi dei rapporti con l’associazione di matrice mafiosa, che giustificano il pericolo di reiterazione.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

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