Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14067

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Svolgimento del processo
A. Con avvisi di accertamento nn. 812652/98, 812563/99 e 812654/99, notificati in data 9 dicembre 1998 e 15 ottobre 1999, l’Ufficio IVA recuperava, nei confronti del cittadino tedesco W.J. O., la somma complessiva di oltre 680 mila Euro per imposte, interessi e accessori dovuti per le annualità 1993, 1994 e 1995.
B. Il contribuente proponeva separate impugnazioni nelle quali "…eccepiva l’illegittimità e l’infondatezza degli avvisi di accertamento, la violazione delle norme in tema di convenzioni internazionali, di territorialità dell’imposta, doppia imposizione e diritti dei cittadini stranieri e ne chiedeva l’annullamento" (così nella sentenza d’appello).
C. La CTP di Nuoro, riuniti i ricorsi, li rigettava, assumendo che, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui il W. operava in Italia nel settore immobiliare per conto della società tedesca G., le indagini compiute avevano fatto emergere che egli, trattando con i clienti, non si qualificava come agente in nome e per conto della società tedesca, il che era sintomatico dell’esistenza di un’attività immobiliare svolta in Italia come ditta individuale "(OMISSIS)", fiscalmente italiana.
D. Il contribuente proponeva appello in accoglimento del quale la CTR- Sardegna sez. Sassari, con sentenza del 31 marzo 2006, annullava tutti gli avvisi di accertamento.
E. Il giudice d’appello, nel ritenere la nullità assoluta e assorbente degli atti impositivi, motivava la decisione assumendo che, giusta nota del 3 febbraio 2006, il competente ufficio comunale aveva chiarito che il W. aveva sì presentato il 4 ottobre 1985 richiesta d’iscrizione anagrafica, ma con riserva di presentazione del prescritto permesso di soggiorno, e che, siccome detto permesso non era stato rinvenuto, la pratica per il trasferimento della residenza non si era mai perfezionata.
F. Aggiungeva che dal verbale della G.d.F., dalla certificazione camerale e dalle dichiarazioni fiscali il W. risultava essere residente in (OMISSIS), sicchè gli atti impositivi dovevano essergli notificati nel suo domicilio fiscale in (OMISSIS) e non mediante raccomandata indirizzata al contribuente in fraz. (OMISSIS) e neppure corredata da qualsivoglia attestazione circa il buon esito della consegna.
G. Con atto notificato il 21 febbraio 2007, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il W. non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
H. Con il primo mezzo, denunciando violazione dell’art. 24, comma 2, proc. trib., la ricorrente lamenta che la CTR abbia esaminato la questione sulla nullità della notifica degli atti impositivi nonostante essa fosse inammissibile per essere rimasta estranea ai ricorsi introduttivi ed essere stata tardivamente introdotta solo in memoria.
I. Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 proc. trib., la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso di pronunciare sull’eccezione di tardività e inammissibilità della suddetta questione di nullità della notifica degli atti impositivi, specificamente formulata nella memoria del 21 novembre 2005 (pag.4).
J. Entrambi i mezzi sono fondati. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24 (applicabile con decorrenza dal 1 aprile 1996 e, dunque, anche ai ricorsi proposti nel 1999 dal W.), a differenza di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, previgente art. 19-bis, che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data di comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, subordina l’integrazione dei motivi alla ricorrenza di specifici presupposti di fatto (C. 8179/07).
K. Infatti, l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento della controparte (C. 12442/11).
L. E’ appena il caso di ricordare che il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto del fisco per vizi formali o sostanziali, sicchè l’indagine giudiziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi d’invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi, cioè non può che attenersi all’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso (C. 19337/11).
M. Di contro, nella sentenza d’appello manca finanche graficamente qualsivoglia esame dell’eccezione dell’Agenzia di tardività e inammissibilità della questione sulla nullità della notifica degli atti impositivi, sollevata dal contribuente.
N. Con il terzo mezzo, denunciando vizio di motivazione nonchè violazione dell’art. 156 c.p.c. e dei principi generali in tema di sanatoria della notifica degli atti impositivi, la ricorrente rileva che nella specie le notifiche degli avvisi di accertamento, quand’anche fossero state viziate, hanno comunque raggiunto il loro scopo attesa la tempestiva impugnazione giudiziale da parte dell’interessato.
O. Il mezzo è fondato. L’applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comporta quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cit. (C. 10445/11).
P. In conclusione, la sentenza d’appello, essendosi discostata dai suddetti principi giuridici, va cassata e la causa va rinviata alla CTR competente che, in diversa composizione, procederà al riesame, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua sopra enunciati, e deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR – Sardegna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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