Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14066

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
M.A., in forza di un sol motivo, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe la quale ha recepito l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado che, su suo ricorso, ha annullato "integralmente" l’"avviso di accertamento" ("notificato il 6 ottobre 2005") "con il quale" gli era stato "contestato … il conseguimento nell’anno 2000 di un illegittimo risparmio di imposta IRPEF ottenuto mediante interposizione fittizia di persona, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37, comma 3", avendo l’Ufficio assunto che "la donazione" (con atto del "16 febbraio 2000") dell’"appezzamento di terreno non agricolo di mq. 1.020" da lui operata in favore della "propria moglie" e dei "propri figli" ("una porzione pari a mq. 686" del quale ".appezzamento" era stata ceduta "in data 20 giugno 2000 … alla … A. srl"), considerate le "precarie condizioni di salute" di esso donante, "sarebbe stata priva di liberalità e preordinata esclusivamente al conseguimento di un indebito risparmio fiscale".
L’Agenzia delle Entrate, intimata, depositava "atto di costituzione".
Motivi della decisione
1. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio osservando:
– "non può … non destare fondato sospetto la circostanza che tra il tempo dell’evento donazione mediante il quale il donante si spoglia dei beni a favore dei figli e del coniuge … e la successiva vendita del terreno al terzo acquirente … sia intercorso un …
lasso di tempo tanto breve da rendere del tutto inesistente la precipua caratteristica di liberalità che è tipica e caratterizzante l’istituto della donazione";
– "è proprio attraverso tale sintomatico espediente che i venditori hanno realizzato un notevole "risparmio" di imposta… quantificato in L. 58.758.160";
– "proprio la circostanza dell’età avanzata del donante (87 anni) e le sue condizioni di salute (… reso incapace di sottoscrivere l’atto) stante …lo status di successori legittimi dei donatori, avrebbe suggerito l’attesa della successione legittima, rendendo, il ricorso alla donazione, un evidente espediente elusivo dell’imposta simulandosi una interposizione fittizia nella realizzazione dell’atto".
Secondo il giudice di appello, quindi, "tutti questi elementi, fatti reali ed incontrovertibili peraltro non resistiti da idonee, accertabili e provate circostanze giustificative contrarie …
inducono a ritenere pienamente raggiunta la prova voluta dall’Ufficio e supportante i richiesti requisiti di gravita, precisione e concordanza delle presunzioni alla stregua delle quali, sotto il profilo della rilevanza fiscale, l’atto donatorio posto in essere dal M…. si rivela come esclusivamente strumentale alfine elusivo della tassazione della plusvalenza e come tale va valutato".
2. Il ricorrente impugna la decisione denunziando "insufficiente motivazione":
– la ((motivazione è del tutto insufficiente … in quanto non è idonea a suffragare l’esistenza di elementi e presunzioni… in ordine alla presunta interposizione fittizia di persona contestata dall’Ufficio" e "non da contezza dei criteri sulla base dei quali i giudici… hanno ritenuto dimostrata… la… asserita interposizione";
– dagli "unici due criteri adottati dalla Commissione Tributaria Regionale" ("lasso di tempo di circa quattro mesi… intercorso tra la donazione … e la successiva vendita di parte degli stessi fondi"; "età avanzata … e … precarie condizioni di salute" del donante) "non è evincibile la ragione per la quale i giudici …
abbiano desunto l’inesistenza dello spirito di liberalità della donazione" atteso che (1) "nessuna norma giuridica stabilisce l’invalidità di un contratto di donazione a motivo della successiva cessione del bene donato" e (2) "trascura… di considerare che …la donazione ha avuto per oggetto un appezzamento di terreno …
successivamente venduto solo per porzione" (egli "non avrebbe avuto alcuna ragione per donare … anche la porzione di terreno che non è stata… oggetto di cessione");
– la "configurabilità" dell’"interposizione fittizia di persona…
richiede necessariamente la partecipazione all’asserito accordo simulatorio … anche del terzo contraente (…la A. srl)": "nel caso … l’Ufficio non ha … fornito … alcun elemento idoneo a dimostrare la partecipazione della … A. srl, terza contraente, al presunto accordo simulatorio … tra esso ricorrente e i propri familiari";
– "la A. srl nell’anno 2002 ha venduto a due dei donatori alcuni immobili costruiti sulla porzione di terreno donata da esso ricorrente".
Secondo questi, in sintesi, le "statuizioni" impugnate "tendono illegittimamente a sindacare la modalità di scelte intraprese … in ordine alla disposizione di alcuni beni di sua proprietà" mentre egli "è libero di disporre dei propri beni, in vita o mortis causa, come più ritiene opportuno".
3. Il ricorso – nel quale, peraltro, viene impugnata solo quella concernente la "presunta interposizione fittizia di persona" e non pure l'(ulteriore) autonoma ratio decidendi della decisione gravata secondo cui "l’atto donatario posto in essere dal M…. si rivela come esclusivamente strumentale alfine elusivo della tassazione della plusvalenza e come tale va valutato" (cd. abuso di diritto), ovverosia una ragione idonea di per sè sola a sorreggere il decisum del giudice di appello -, siccome avente ad oggetto l’impugnazione di sentenza depositata il 30 ottobre 2007 quindi nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006 ed abrogato, ma solo dal 4 luglio 2009 con la L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), deve essere respinto perchè, come rilevato e richiesto dal P.M. all’esito della discussione in pubblica udienza e tanto esclude (Cass., un., 26 marzo 2007 n. 7258 nonchè trib., 23 luglio 2007 n. 16275) l’applicabilità del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 3, secondo cui "se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione", l’unico suo motivo si rivela inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.: per tale norma, infatti, "nel caso" (unico dedotto a fondamento della complessiva impugnazione) "previsto dall’articolo 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo" del ricorso per cassazione "deve contenere, a pena di inammissibilità" (a) "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittorìa, ovvero" (b) "le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".
Nel vigore della norma, quindi (Cass., 3, 20 ottobre 2011 n. 21703, che ricorda, "tra le tantissime, da ultimo, in termini, Cass. 31 agosto 2011, specie in motivazione"), "in caso di vizio di motivazione", "la illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", ovverosia "un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità"; parimenti (Cass., un., 20 maggio 2010 n. 12339) "è da reputarsi… inammissibile … il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando manchi l’indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione (sez. un. n. 25117 del 2008), dovendo perciò il motivo essere accompagnato, anche per questi aspetti, da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (sez. un. n. 2652 del 2008): ossia da un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso proposto a norma del citato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8897 del 2008)".
Nel caso, l’unico motivo di doglianza su cui si fonda il ricorso per cassazione manca materialmente di qualsivoglia momento di sintesi, nel senso delineato, e tanto determina l’"inammissibilità" dello stesso.
4. Le spese del giudizio di legittimità – la pronuncia sulle quali è resa necessaria dalla partecipazione alla pubblica udienza dell’avvocatura generale dello stato per l’Agenzia – vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi del secondo comma dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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