Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 17970

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 30/06/2011, la Corte d’appello di Bologna, previa declaratoria di non doversi procedere nei confronti di M. G. per intervenuta prescrizione dei reati di cui all’art. 2621 c.c., ha escluso la continuazione fra i delitti di bancarotta semplice e fraudolenta ritenuti sussistenti e, ritenute le concesse generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in anni due mesi quattro di reclusione, interamente condonata.
Ha confermato la statuizioni civili della sentenza impugnata. In particolare, il M. era chiamato a rispondere, oltre che di false comunicazioni sociali, per avere indicato nei bilanci e nelle relazioni dati non veritieri in ordine alle giacenze di magazzino, al fine di nascondere un deficit patrimoniale che avrebbe determinato lo scioglimento della Cooperativa A. a r.l., anche del reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1., per avere cagionato, con tali condotte, il dissesto della cooperativa, e del reato di cui alla L. Fall., art. 224, per avere aggravato il dissesto della cooperativa per effetto dell’inosservanza degli obblighi a lui imposti dalla legge.
2. La Corte territoriale ha rilevato: che l’esposizione nei bilanci e nelle relazioni dirette ai soci e ai terzi di fatti materiali non rispondenti al vero e, in particolare, l’esistenza di giacenze di magazzino superiori alla realtà per centinaia di migliaia di Euro, in modo da pareggiare il deficit di esercizio, era sorretta dal fine di ingannare i terzi e di conseguire un ingiusto profitto, rappresentato dalla possibilità di mantenere in vita la cooperativa a dispetto delle sue condizioni patrimoniali e finanziarie e di continuare nella raccolta del credito da parte di terzi; che tale condotta aveva provocato un significativo aggravamento della situazione di dissesto, con effetti economici di tale portata da poter essere considerata causa autonoma dello stesso; che la sussistenza dell’elemento soggettivo discendeva dalla grave situazione di dissesto finanziario della quale l’imputato era consapevole e che era stata da quest’ultimo per tre anni mascherata attraverso rilevantissime falsificazioni di bilancio; che la bancarotta semplice contestata al M. atteneva esclusivamente al colpevole ritardo nella richiesta di messa in liquidazione della cooperativa.
3. Nell’interesse del M. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. Fall., artt. 223 e 224, e dell’art. 43 cod. pen..
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta mancanza e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla declaratoria di responsabilità per il reato di bancarotta impropria.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. Fall., art. 224, fattispecie alla quale la condotta dell’imputato andava ascritta.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta dell’imputato all’interno della fattispecie di cui alla L. Fall., art. 224.
3.5. In sintesi, il ricorrente censura la sentenza impugnata: a) per avere ritenuto che la condotta dell’imputato, certamente causa di aggravamento del dissesto, possa essere equiparata ad una causa autonoma del dissesto stesso, nonostante la L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, assegni rilievo alla condotta che provoca e non che aggrava, come nella specie, una irreversibile situazione di decozione; b) per avere trascurato che le risultanze processuali orientavano verso una ricostruzione dell’elemento soggettivo in senso antitetico rispetto a quanto ritenuto dalla decisione, giacchè la condotta del M. non era finalizzata alla causazione del fallimento ma alla continuazione dell’impresa in vista del mutamento della compagine societaria.
Motivi della decisione
1. Con riferimento al reato di cui al capo c), ossia alla bancarotta semplice di cui alla L. Fall., art. 224, n. 2, si rileva che, essendo la dichiarazione di fallimento intervenuta in data 12-19/11/2004, è ormai maturato il termine di prescrizione, con la conseguenza che, in relazione a tale titolo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
2. Nel resto, il ricorso è infondato.
Come già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254), in tema di bancarotta societaria (L. Fall., art. 223, comma 2), rilevano ai fini della responsabilità penate anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente dispiegata dall’art. 41 cod. pen. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di misurazione), assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato.
3. Con riguardo alle censure concernenti la sussistenza dell’elemento soggettivo, va, infine, osservato che la sentenza impugnata ha puntualmente rilevato la piena consapevolezza delle condotte di falsificazione poste in essere e l’evidente finalizzazione delle stesse a garantire un’artificiale prosecuzione dell’attività e una ulteriore raccolta del credito. L’esistenza di un progetto di mutamento della compagine societaria e di un accertamento durante la fase delle trattative della reale situazione economica della cooperativa non rappresenta un elemento idoneo ad elidere la portata delle considerazioni svolte nella sentenza, che attengono all’oggettivo aggravamento del dissesto consapevolmente accettato e voluto dall’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo c) perchè estinto per intervenuta prescrizione e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

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