Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14061

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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate, C.D. – premesso che: (1) con "avvisi di mora" notificati il 4 maggio 2000 gli era stato intimato il pagamento, "in qualità di ex socio della P.di S. M. & C. snc", dell’"IVA" per gli anni 1992 e 1993 (con interessi e sanzioni) dovuta dalla società, conseguente all’accertamento effettuato nel 1997 (successivamente alla sua uscita dalla società, verificatasi in data 29 ottobre 1993) e divenuto definitivo per mancata impugnazione; (2) detti avvisi non erano stati preceduti dalla notifica a lui di nessun atto presupposto ("m particolare del ruolo contenente la specificazione delle somme richieste") -, in forza di due motivi, chiede di cassare la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto l’appello dell’Ufficio.
Gli enti pubblici, benchè ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va rilevata ex officio e dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero non risultando che questo abbia preso parte al giudizio di appello: il gravame, infatti, è stato proposto dopo il primo gennaio 2001, giorno di entrata in funzione dell’Agenzia delle Entrate, quindi successivamente al subentro di questa anche in tutti i pregressi rapporti sostanziali e processuali facenti capo a detto Ministero.
2. La Commissione Tributaria Regionale – premesso che: (1) "la …
"S. P.di S. M. s.n.c. " è una società in nome collettivo" e "le obbligazioni sono sorte nel periodo in cui il C. era socio"; (2) "gli atti propedeutici … sono stati notificati alla società, la quale non ha proposto alcun gravame …"; (5) "l’Ufficio ha provveduto alla notifica degli avvisi di mora a coloro che risultavano responsabili" (ai sensi degli "D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 45 e 46 e … art. 2291 c.c.") "delle obbligazioni relative alla società" perchè "la procedura nei confronti" di quest’ultima è "risultata infruttuosa" -, evidenziato che "il contribuente non si è costituito", ha recepito l’appello dell’Ufficio affermando che "per la realizzazione del credito …
accertato nei confronti della società" l’amministrazione finanziaria "può procedere alla riscossione coattiva nei confronti del socio, debitore solidale, il cui diritto di difesa non risulta violato potendo egli impugnare l’avviso di mora e contestare la pretesa dell’Ufficio in ogni sua parte (Cass., … 5 febbraio 2001 n. 1592)".
3. Il C. censura la decisione per due motivi:
(7) "nullità del procedimento di appello per inammissibilità del ricorso in appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53 e art. 149 c.p.c." – a causa della "inesistenza della notificazione del ricorso in appello" siccome effettuata (essendo "deceduto" il suo "procuratore domiciliatario") "all’indirizzo costituente" la sua "vecchia residenza …, come attestato dall’agente postale che ha apposto sull’atto da consegnare la dicitura "trasferito", nè risulta allegato … l’avviso di ricevimento dell1 atto spedito" – concluso con il "quesito" ex art. 366 bis c.p.c.:
(a) "ove l’atto di appello sia notificato mediante affidamento del plico al servizio postale e la notifica non vada a buon fine perchè il destinatario risulta trasferito, la notifica deve ritenersi inesistente … ";
(b) "la notifica dell’atto di appello a mezzo del servizio postale non si esaurisce con l’affidamento dello stesso all’agente postale ma si perfeziona con la consegna al destinatario": "a tal fine l’avviso di ricevimento costituisce l’unico documento idoneo a dimostrare l’avvenuta consegna, con la conseguenza che la mancata produzione dello stesso comporta… l’inesistenza della notificazione";
(2) "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 45", concluse con il "quesito":
"la notificazione dell’avviso di mora al socio di una società di persone in relazione alla sua responsabilità solidale per l’obbligazione tributaria della società deve essere preceduta dalla legale conoscenza dell’iscrizione a ruolo del tributo a carico dello stesso socio, quale soggetto solidalmente responsabile, attraverso la notifica della cartella di pagamento, … atto necessario alla sequenza vincolata degli atti della riscossione da notificarsi anche agli obbligati solidali".
4. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto; tanto rende (intuitivamente) superfluo lo scrutinio dell’altro motivo, che, pertanto, risulta assorbito.
L’esame dei conferenti atti del giudizio di merito – consentito dalla natura in procedendo dell’errore denunziato con la prima censura -, invero, pone in luce l’assoluta inesistenza della notifica al C. dell’appello dell’Ufficio in quanto il plico postale contenente l’atto relativo diretto al contribuente è stato restituito al mittente per essere risultato "trasferito" il destinatario: conseguentemente detto atto non è stato consegnato a nessuno e, non essendosene provocata la notifica con le ulteriori forme previste dalle conferenti norme processuali, quel tentativo non è produttivo di nessun effetto giuridico (tamquam non esset: cfr., Cass., lav., 15 settembre 2003 n. 13524, che richiama "Cass. 10 settembre 1993 n. 9473; 13 marzo 1998 n. 2740; 12 febbraio 2002 n. 1986; 7 giugno 2002 n. 8287; 16 dicembre 2002 n. 18003; 23 gennaio 2003 n. 1010", cui adde: Cass., lav., 14 aprile 2008 n. 9796).
La rilevata inesistenza della notificazione – atto insostituibile (considerata anche la contumacia dell’appellato) ai fini della instaurazione del necessario contraddittorio in sede di appello – determina l’inammissibilità del gravame dell’Ufficio che, di conseguenza, deve essere aderentemente dichiarata.
5. Le spese processuali dell’intero giudizio vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero; accoglie il primo motivo del ricorso contro l’Agenzia;
dichiara assorbito l’altro motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’appello dell’Ufficio; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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