Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14054

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 133/14/09 depositata il 2.10/2009 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 16/12/2008 che aveva, invece, accolto il ricorso della società A. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Iva + Irpeg + Irap, per i periodi d’imposta dal 1998 al 2004.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che dal raffronto tra le fatture emesse e gli articoli fatturati risultavano numerose vendite effettuate senza emissione di fattura o con una fattura per un importo minore, in mancanza di prova delle ragioni che hanno impedito alla società di evadere gli ordinativi.
Proponeva ricorso per cassazione A. s.r.l. deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57) in relazione all’art. 345 c.p.c. ritenendo essersi verificata una mutazione del fatto storico assunto a fondamento dell’appello, quale la mancata o tardiva emissione di fattura, mentre nel giudizio di primo grado era stata contestata una evasione d’imposta;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt 23 e 24), essendo onere dell’Amministrazione dare la prova della pretesa tributaria e, quindi, addurre la discordanza quantitativa tra la fatturazione e gli ordini ricevuti, quale fatto che costituisce il fondamento dell’evasione d’imposta contestata;
c) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), in quanto le osservazioni e richieste ai rilievi contestati costituiscono una facoltà del contribuente, senza che il mancato esercizio possa costituire apprezzamento negativo nella successiva fase contenziosa;
d) vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla differenziazione tra le fatture emesse per tutti i 44 clienti compresi nell’elenco, dopo il 3 settembre 2003 e le fatture emesse dopo tale data, dal 29 ottobre 2003, epoca di sottoscrizione del PVC, ritenendo non avere alcun rilievo la data di emissione delle fatture, purchè si riferiscano all’anno in contestazione, rilevando anche come le ulteriori ragioni addotte dalla CTR risultino irrilevanti rispetto alla contestazione e alla pretesa fatta valere.
La Agenzia delle entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20 giugno 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. In relazione al primo motivo deve escludersi la formulazione di domande nuove da parte dell’agenzia nel giudizio di appello o una mutazione del fatto storico, controvertendosi, sotto diversi profili, sulla contestata evasione d’imposta.
2. Il secondo motivo difetta di autosufficienza non essendo stato allegato o riprodotto il PVC o le sue parti essenziali da cui poter desumere la mancanza di prova della pretesa tributaria.
Peraltro la CTR ha rilevato, dall’esame delle risultanze del pvc e dal raffronto tra le quantità numeriche ordinate e quelle fatturate, che solo il 50% di tali ordinativi era stato fatturato specificando che "tale raffronto la Guardia di Finanza l’effettuava su tutte le fatture emesse nei confronti di ogni singolo cliente, mediante comparazione delle quantità numeriche degli articoli fatturati con quelli ordinati dai clienti ed accertava che moltissime vendite erano state effettuate senza emissione di fattura o con una fattura per un importo minore; comportamento questo che non si era verificato "una tantum" ma era sistematico…" precisando che sugli ordini non vi erano indicazioni che facessero presupporre la non evasione della commessa, come ad esempio "annullato" oppure "ordine revocato telefonicamente".
3. Anche il terzo motivo è infondato.
La CTR non ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia per essersi limitato l’amministratore della società a riservarsi di controdedurre, avvalendosi delle facoltà previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, essendosi limitati i giudici di appello, invece, a rilevare la mancanza di giustificazioni, in tale fase amministrativa, ai rilievi mossi dai verificatori, ma al fine di ritenere, sempre in tale fase, la insussistenza di giustificazioni alle contestazioni mosse, elementi, questi ultimi, valutati logicamente dalla CTR. 4. Anche l’ultimo motivo va disatteso.
La CTR non ha ritenuto irrilevanti le fatture emesse dopo il 3 settembre ma prima della data del 29 ottobre 2003, data di sottoscrizione del pvc, avendo invece, correttamente rilevato la mancanza di prova che tali fatture riguardassero gli ordinativi in questione, affermazione non censurata con specifica doglianza dalla ricorrente.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’Agenzia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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