Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 22-03-2013, n. 13532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, con sentenza in data 4.05.2011, dichiarava G.V. responsabile del reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, con condanna dell’imputato alla pena di Euro 1.505,00 di ammenda. Il Tribunale rilevava che G. era stato sorpreso alla guida di un veicolo, benchè la patente gli fosse stata revocata dal Prefetto, in quanto sorvegliato speciale. Sul punto, il giudicante considerava che l’intervenuta revoca della richiamata misura di scurezza spiegava effetti dalla data della sentenza che aveva disposto la predetta revoca, senza alcun effetto retroattivo.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore. L’esponente rileva che al G. si contesta di essersi posto alla guida della autovettura Tg. (OMISSIS), senza patente di guida, in quanto revocata in data 4.8.2004; e che, in corso di giudizio, è stato acquisito il decreto di revoca della misura della sorveglianza speciale emesso in data 14.03.2011 dalla Corte di Appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione.

Ciò premesso, con il primo motivo, la parte denuncia la violazione di legge. Osserva che il giudicante ha errato nel ritenere che il decreto di revoca della misura di sicurezza spiegasse i propri effetti a far data dall’emanazione dello stesso decreto e non "ex tunc". L’esponente rileva che in data 23.06.2004 veniva applicata al G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in relazione all’imputazione di cui all’art. 416 bis c.p.; ed osserva che la Corte di Appello di Palermo ha mandato assolto l’imputato, per non aver commesso il fatto. Considera che la Corte territoriale aveva pure successivamente revocato la richiamata misura di prevenzione, con decreto in data 14.03.2011, dotato di efficacia "ex tunc".

Il ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto mandare assolto il G. dalla imputazione ex art. 116 C.d.S., comma 13, ipotesi che si fonda sulla revoca della patente di guida ad opera di un provvedimento prefettizio, a sua volta revocato, come chiarito.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale. Osserva che dall’istruttoria dibattimentale è emerso che G. si era posto alla guida dell’auto solo per andare a comprare un litro di latte al figlio di un anno di età, atteso che la moglie era ammalata. Ritiene, pertanto, che il giudice avrebbe dovuto assolvere il G., sussistendo lo stato di necessità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

Si osserva che la Corte di Appello di Palermo, Sezione penale per le misure di prevenzione, con decreto in data 14.03.2001, acquisito agli atti, ebbe a revocare il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesso in data 23.06.2004, nei confronti di G.V..

In particolare, la Corte di Appello, in accoglimento della prospettazione dell’appellante, ebbe a rilevare la fondatezza della richiesta di revoca della misura personale con efficacia "ex tunc", non sussistendo "ab origine" gli elementi sui quali fondare la valutazione di pericolosità sociale qualificata del prevenuto.

Conseguentemente, per effetto del richiamato provvedimento giurisdizionale, è venuto meno, con efficacia "ex tunc", un elemento costitutivo del reato di guida con patente revocata, per il quale oggi si procede. Questa Suprema Corte ha, infatti, da tempo chiarito che l’annullamento del provvedimento illegittimo di revoca determina il ripristino della situazione giuridica preesistente ad esso, di talchè l’interessato, al quale sia stata ritirata la patente di guida, non può dirsi sfornito del titolo abilitativo, alla data di accertamento dell’infrazione (Cass. Sez. 4, sentenza n. 10071 del 15.06.1981, dep. 7.11.1981, Rv. 150901).

4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Il giudicante, invero, ha errato nell’apprezzamento degli effetti sortiti dal provvedimento di revoca della misura di prevenzione, adottato dalla Corte di Appello di Palermo, ritenendo che gli stessi decorressero soltanto dalla data del medesimo provvedimento; e detto errore ha inficiato la valutazione relativa alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato per il quale si procede, rispetto alla data del fatto. Resta assorbito ogni diverso motivo di doglianza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013
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