Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 22-03-2013, n. 13530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Roma, con sentenza in data 25.06.2009, resa all’esito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di D.B.A. in relazione alla detenzione di gr. 3,270 di cocaina, pari a 21 dosi medie, sostanza frazionata in 15 involucri, che era stata rinvenuta all’interno di un calzino appeso alla finestra della cucina. Il giudicante riconosceva la sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 13.01.2010, confermava la richiamata sentenza di primo grado.

3. La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza in data 22.09.2010, annullava la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dalla D.B..

4. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 8.03.2011, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Roma del 25.06.2009, rideterminava la pena originariamente inflitta e confermava nel resto.

La Corte territoriale rilevava che il frazionamento in singole dosi della droga, le modalità di occultamento e la disponibilità di una somma di denaro contante eccedente la usuale disponibilità, erano evenienze indicative della destinazione allo spaccio della sostanza.

Il Collegio osservava, inoltre, che lo stato di tossicodipendenza della prevenuta e la capacità di reddito della ragazza – tale da consentirle di sostenere il costo necessario per costituirsi una scorta di droga – erano circostanze neppure addotte dalla imputata a propria discolpa, la quale aveva negato la stessa riconducibilità a sè della sostanza, e comunque inidonee a ritenere provata la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza, tenuto pure conto del quantitativo di cui si tratta.

5. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma da ultimo citata ha proposto ricorso per cassazione D.B.A., a mezzo del difensore.

La parte deduce l’inosservanza della legge penale, di norme processuali ed il vizio motivazionale. L’esponente osserva che la prevenuta è stata ritenuta responsabile della detenzione di circa tre grammi di cocaina presso la propria abitazione; e considera che la Corte regolatrice, nell’annullare con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13.01.2010, aveva rilevato che, nel caso di specie, i giudici di secondo grado avevano omesso di motivare sulla esistenza di una prova circa l’effettiva destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. Ciò premesso, la ricorrente osserva che la Corte distrettuale, giudicando in sede di rinvio, non ha altrimenti ottemperato al richiamato obbligo motivazionale, avendo dedotto la destinazione alla spaccio dal frazionamento della droga e dal quantitativo in parola.

L’esponente rileva che la detenzione di quantitativi superiori a quelli indicati dal Ministro della Salute con decreto dell’11 aprile 2006 rappresenta un mero indizio della destinazione della droga ad uso non personale. Considera che, nel caso di specie, lo stato documentato di tossicodipendenza della prevenuta, in una con la capacità reddituale della stessa, rendevano plausibile l’acquisto del quantitativo di droga di cui si tratta, per uso personale. Parte ricorrente sottolinea, inoltre, che nel caso di specie non è stato rinvenuto lo strumentario sintomatico della destinazione allo spaccio (bilancini, sostanze da taglio ed altro), di talchè il dato quantitativo ed il frazionamento sono elementi che risultano neutri e non sufficienti a dimostrare l’uso non personale.

Motivi della decisione

6. Il ricorso è fondato.

6.1 Giova soffermarsi, in primo luogo, sulla motivazione posta a fondamento della sentenza resa dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in data 22.09.2010, nella fase rescindente del giudizio, al fine di verificare se la sentenza impugnata abbia osservato il canone di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3, che regola la fase rescissoria del giudizio, in caso di rinvio dopo annullamento.

La Corte regolatrice, con la sentenza ora richiamata, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13.01.2010, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dalla D.B., rilevando, sul punto, la carenza di motivazione.

La Suprema Corte ha osservato che i motivi affidati al ricorso della D.B. erano fondati. Segnatamente, si è considerato che, con il primo motivo di appello, l’imputata aveva eccepito che la quantità di stupefacente da lei detenuto (21 dosi di cocaina) non poteva da sola costituire prova della destinazione allo spaccio e non invece all’uso personale, specialmente perchè dalla documentazione prodotta risultava il suo stato di tossicodipendente e la sua concreta possibilità economica di acquistare il quantitativo in questione.

Sul punto, nella sentenza di annullamento del 22.09.2010, si ribadisce il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poichè, al contrario, la destinazione della sostanza allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa;

e che non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso. Nella sentenza che si viene esaminando, la Suprema Corte osserva inoltre che in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione.

Sulla scorta di tali rilievi, la Terza Sezione ha quindi affermato:

che in materia di stupefacenti, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), come novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, indica parametri, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, tra loro non reciprocamente autonomi, sicchè non è sufficiente l’accertamento di uno solo di essi perchè la condotta di detenzione sia penalmente rilevante; che, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere valutate dal giudice "altre circostanze dell’azione" tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale; e che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, bensì impone soltanto al giudice un dovere di rigorosa motivazione quando ritenga che dagli altri parametri normativi (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione) si debba escludere una destinazione ad un uso non esclusivamente personale, pur in presenza del superamento dei suddetti limiti massimi.

Tanto premesso, nella sentenza di annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha considerato che, nella specifica fattispecie di giudizio, la Corte d’Appello di Roma aveva totalmente omesso di esaminare i su riportati motivi di impugnazione e di motivare sulla esistenza di una prova circa la effettiva e concreta destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio; e ciò sebbene l’appellante avesse anche indicato alcune circostanze che avrebbero deposto per una destinazione ad uso personale, come il fatto che si trattava di 21 dosi singole, le quali erano separate dal resto della sostanza stupefacente detenuta dalle coimputate e che risultava dalla documentazione sia il suo stato di tossicodipendente sia la possibilità economica di precostituirsi una scorta.

6.2 La Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, assunta all’esito della fase rescissoria del giudizio, ha confermato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata. Al riguardo, il Collegio ha rilevato che il frazionamento in singole dosi della droga, le modalità di occultamento e la disponibilità di una somma di denaro contante eccedente la usuale disponibilità, erano circostanze indicative della destinazione allo spaccio della sostanza. La Corte distrettuale ha pure considerato che lo stato di tossicodipendenza della prevenuta e la capacità di reddito della ragazza, erano circostanze comunque inidonee a ritenere provata la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza, tenuto pure conto del quantitativo di cui si tratta.

6.3 A questo punto della trattazione, occorre allora richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel definire i poteri e gli obblighi del giudice di rinvio. In argomento, si è chiarito che in tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il punto annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43720 del 14/10/2003, dep. 14/11/2003, Rv. 226418). In particolare, si è chiarito che sussiste la violazione del principio di diritto posto dalla Corte di cassazione, ex art. 627 c.p.p., comma 3, nel caso in cui – annullata parzialmente la sentenza per illegittima e carente motivazione nella parte concernente l’attribuibilità soggettiva del reato – il giudice di rinvio affronti la questione, relativa alla parte annullata, per giustificare il diniego di assoluzione nel merito, adottando le medesime argomentazioni già in precedenza censurate dalla Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40386 del 16/09/2004, dep. 14/10/2004, Rv. 230620).

6.4 Orbene, applicando i richiamati principi di diritto, che delineano l’ambito funzionale del giudizio rescissorio, deve osservarsi che la Corte di Appello di Roma è incorsa nella denunciata violazione di legge. La Corte territoriale, invero, ha disatteso i principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, sopra richiamati, in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), e rispetto alla ripartizione dell’onere della prova, relativamente alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale. Oltre a ciò, il Collegio ha ritenuto che le 21 dosi singole detenute dalla D.B. fossero destinate allo spaccio, sulla scorta delle medesime argomentazioni già in precedenza censurate dalla Corte regolatrice, involgenti lo stato di tossicodipendente della imputata e la concreta capacità reddituale della medesima prevenuta, di far fronte all’acquisto del quantitativo di cui si tratta.

7. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto ascritto all’imputata non sussiste. Ed invero, dall’esame degli atti e, in particolare, dal provvedimento impugnato emerge che non residua alcun ulteriore elemento probatorio suscettibile di apprezzamento e di nuova deliberazione da parte del giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto ascritto all’imputata non sussiste.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *