Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 21-03-2013, n. 13079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Ancona – Sezione distaccata di Jesi con la quale veniva applicata a B.D. la pena concordata di giorni 64 di lavoro di pubblica utilità in sostituzione di mesi 2 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla confisca del veicolo e alla sospensione della patente di guida per un anno per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 8 (fatto del (OMISSIS)).

Deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’applicazione del beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 bis poichè il giudice aveva inammissibilmente combinato la minore pena base previgente con il beneficio in questione introdotto dalla L. n. 120 del 2010, art. 33 che aveva al contempo elevato la pena base per il reato contestato a mesi sei di arresto.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In effetti, con la medesima sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120 da un canto è stato introdotto il comma 8 bis dell’art. 187 C.d.S. (che prevede la pena sostitutiva del lavoro per pubblica utilità) e, dall’altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista per il reato di cui al comma 1 della medesima norma, portata da quella dell’arresto da tre mesi ad un anno (di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) a quella dell’arresto da sei mesi ad un anno (oltre all’ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00).

Non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, risulti oggettivamente più favorevole rispetto a quella previgente, nè si può escludere, comunque, che nel caso di specie l’apprezzamento della "norma più favorevole" sia rimesso alle soggettive preferenze dell’interessato, laddove ne richieda espressamente l’applicazione.

Ma è stato condivisibilmente affermato che "In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità" (Cass. Pen. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687).

Ne consegue che la pena base di partenza dovrà esser comunque non inferiore alle previsioni della nuova formulazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio per evitare la detta combinazione di un frammento normativo di una legge con quello dell’altra legge.

Con tale precisazione, l’applicazione del beneficio in questione deve ritenersi ammissibile anche in relazione ai fatti commessi antecedentemente, come autonoma disposizione più favorevole sopravvenuta, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell’imputato ovvero la sua mancata opposizione, pur rientrando nella facoltà del giudice valutarla in concreto con specifico riferimento ai presupposti di meritevolezza da parte dell’imputato.

Nel caso di specie, dunque, non può ritenersi corretta la sentenza Impugnata, laddove combina la minore pena detentiva prevista dal precedente regime sanzionatorio con il beneficio introdotto dalla legge successiva.

Consegue l’illegalità della pena inflitta e, con essa, la caducazione dell’intero patto al quale sono addivenute le parti, onde la sentenza impugnata dovrà essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013

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