Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 78

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Il prof. Gi.Ce. ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. per la XXX, P., Sezione I, 13 luglio 2009, n. 1264.
L’appellante, professore ordinario di medicina interna presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di P. e tuttora in servizio come Direttore di Unità operativa complessa, ha esposto quanto segue.
Entrato in vigore il D.P.R. n. 517 del 1999, con delibera del Direttore generale dell’Azienda universitaria policlinico n. 189 del 9 febbraio 2000, veniva disposta la "… rimodulazione delle Unità operative, articolate nei dodici dipartimenti appresso specificati: …8) Dipartimento di medicina interna malattie cardiovascolari e renali". Con la medesima delibera venivano "… individuati i Direttori cui è provvisoriamente attribuita la responsabilità dei Dipartimenti predetti…" (art. 1). Relativamente al "Dipartimento di medicina interna, malattie cardiovascolari e renali", risultava individuato l’appellante, il quale riveste fin dall’istituzione dell’Azienda universitaria la posizione di "Direttore di Dipartimento assistenziale".
Giusta l’art. 6 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ai professori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere-universitarie, compete, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato.
Tuttavia, l’indennità di posizione non sarebbe stata erogata all’appellante.
Quest’ultimo chiedeva all’Amministrazione l’esatto ammontare delle indennità di posizione e di risultato liquidategli tra gli anni 2000 e 2004.
Dalla nota di risposta del 5 novembre 2004 emergeva che l’appellante era stato considerato come dirigente medico con più di cinque anni con importo ridotto del 50%, in ragione del regime di non esclusività del proprio rapporto di lavoro.
In relazione a siffatta riduzione, l’interessato evidenziava di avere proposto ricorso allo stesso T.A.R., impugnando l’atto con il quale lo si invitata a esercitare l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e attività libero-professionale (provvedimento quest’ultimo sospeso, poi da questo Consiglio) e che con ordinanza del T.A.R. n. 186 del 5 aprile 2001 era stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione e che, infine, nelle more del giudizio, aveva esercitato dal 1 gennaio 2006 l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.
2) Con l’impugnata sentenza n. 1264 del 2009, il T.A.R, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Azienda ospedaliera, respingeva il ricorso.
Il giudice di prime cure osservava in particolare che:
a) – l’indennità di posizione sarebbe concretamente condizionata all’approvazione dei protocolli d’intesa tra Università e Regione;
b) – il Protocollo tra la Regione XXX e l’Università di P. è intervenuto solo successivamente al collocamento a riposo del prof. Ce.;
c) – la decurtazione del 50/ sarebbe legittima, in quanto "… è stata operata in forza di previsione ad hoc della contrattazione collettiva per il caso (non contestato) di non esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Università …";
d) – nessuna refluenza avrebbe la mancata opzione da parte del ricorrente tra libera professione e rapporto esclusivo, consentita dall’ordinanza di questo Consiglio, posto che, "… anche ad ammettere l’illegittimità della stessa, non ne discende affatto l’illegittimità di un diverso trattamento economico di chi svolge attività esclusiva rispetto a chi esercita anche la libera professione…".
3) Nel ricorso in appello il prof. Ce., dopo avere premesso che il medesimo è ancora in servizio, come risulta dalle buste paga e dal certificato del 16 novembre 2009 rilasciatogli dall’Università degli studi di P., ha sostenuto che:
a) – a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 517/1999 devono essere garantiti (art. 6), in aggiunta al trattamento economico universitario, almeno i minimi tabellari previsti dalla Dirigenza del S.S.N. collegate agli incarichi dirigenziali;
b) – neppure dopo l’approvazione dei protocolli d’intesa per gli anni 2004 e 2005 gli è stata corrisposta l’indennità di posizione;
c) – la decurtazione del 50% è illegittima in ragione della sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali gli si faceva obbligo di esercitare l’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e attività libero-professionale;
d) – dall’accordo sull’indennità di risultato (anno 2002) del 6 giugno 2003 risulta che il Direttore di Dipartimento rientra nella categoria "A1", con la conseguenza che è illegittimo l’impugnato accordo di contrattazione decentrata del 17 ottobre 2003.
4) Si costituiva l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "XXX", che eccepiva – in via preliminare – l’inammissibilità del ricorso in relazione ad alcune domande nuove ivi proposte (con particolare riferimento alla richiesta di pagamento relativa alla indennità di posizione degli anni 2004 e 2005, non avanzata in primo grado) nonché il difetto di legittimazione passiva della medesima.
Nel merito, insisteva per la reiezione del gravame, in quanto infondato.
5) Con riferimento alle due menzionate eccezioni di rito proposte dalla resistente Amministrazione, osserva il Collegio che le medesime vanno disattese, non in ragione della loro infondatezza, ma in quanto non contestate con l’odierno atto di appello.
Invero, con il ricorso introduttivo del giudizio (e con l’appello in esame) l’originario ricorrente non ha richiesto anche il pagamento dell’indennità di posizione relativa agli anni 2004 e 2005 né risulta che ciò sia stato riconosciuto dai primi giudici con la gravata decisione.
Pertanto, l’ambito del presente petitum rimane circoscritto al "diritto a percepite l’indennità di posizione e di direzione di struttura complessa fino all’anno 2004".
Per quanto concerne, poi, il "difetto di titolarità passiva" della resistente Amministrazione, essa – riconosciuta dal TAR nell’impugnata decisione – non risulta contestata dalle parti, di tal ché, sul punto, devesi ribadire anche in questa sede le conclusioni dei primi giudici e, cioè, il soggetto obbligato al pagamento del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale universitario che presta servizio in regime di convenzione presso strutture del SSN è l’Amministrazione universitaria con la quale intercorre il sottostante rapporto di lavoro (e non già l’Azienda ospedaliera).
6) Nel merito, il Collegio ritiene che, ai fini della decisione della controversia, sia necessario disporre adempimenti istruttori a carico dell’Università degli studi di P., tendenti ad accertare date e modalità di erogazione al prof. Ce. del trattamento aggiuntivo derivante dall’applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 517 del 1999.
Dovrà, inoltre, l’Amministrazione chiarire perché l’appellante, pur avendo ricevuto, con delibera n. 189 del 2000, l’incarico di Responsabile del Dipartimento, abbia percepito, come lo stesso assume, solo a partire dal gennaio 2006 (dopo l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo) l’indennità di struttura complessa, l’indennità di esclusività, nonché la posizione minima contributiva unificata e l’assegno perequativo in misura ridotta.
All’esecuzione del summenzionato incombente istruttorio l’Amministrazione provvederà nel termine nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.
Resta riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione XXXna, in sede giurisdizionale, riservata ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese, dispone l’incombente istruttorio indicati in motivazione.
Rinvia la trattazione dell’appello a udienza che sarà successivamente fissata.
Così deciso in P., il 18 maggio 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione XXXna, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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