Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 21-03-2013, n. 13078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di S.M. avverso il decreto emesso in data 8.6.2011 dal Giudice di Pace di Cagliari con cui veniva revocato, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Cagliari (OMISSIS), il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto in favore del medesimo.

Deduce l’erronea applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 e la manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il reddito risultante dall’ultima dichiarazione alla quale si riferisce l’art. 76 cit., non poteva essere nel caso di specie che quello relativo all’anno 2010, essendo stata presentata l’istanza di ammissione il 6.4.2011.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente in replica alla requisitoria del P.G..

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1 poteva essere ammesso al patrocinio chi fosse stato titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16. Essendo stata presentata la domanda in data 6.4.2011, è conseguente che l’ultima dichiarazione dei redditi (o suo equipollente, come il mod.

CUD), nel caso di specie, era quella presentata nel 2010 per i maggiori redditi (pari ad Euro 13.307,00) percepiti nell’anno 2009 (per quella relativa ai redditi conseguiti nel 2010 non erano nemmeno aperti i termini per la presentazione, onde a nulla valeva che l’interessato fosse eventualmente già in possesso del CUD del 2011 alla data della presentazione della domanda).

Quanto all’orientamento di questa Corte richiamato dal ricorrente nella sua memoria relativamente alle variazioni di reddito peggiorative (Sez. 4, n. 34456 del 23.6.2011, Rv. 251099; 16.11.2005 n. 8103, Rv.233529), va rilevato come tali pronunce presuppongano pur sempre, a monte, la presentazione di una domanda rispettosa delle prescrizioni di legge (e, quindi, anche con dichiarazione di un reddito superiore a quello che consenta il beneficio richiesto), salvo ad ammettere la comunicazione della variazione peggiorativa del reddito avvenuta dopo la presentazione della dichiarazione (al pari dell’obbligo che il richiedente assume ai sensi dell’art. art. 79, comma 1, lett. d, di comunicare le variazioni in aumento del reddito, pena la revoca dell’ammissione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. a).

Quindi il ricorrente avrebbe dovuto comunque far riferimento nella sua richiesta ai redditi del 2009, salvo poi, al limite, comunicare la variazione in minus intervenuta nel 2010: la domanda inizialmente presentata nei termini esposti è, pertanto,in contrasto con le norme indicate.

Ad ogni modo, nulla toglie che possa essere presentata una nuova e distinta richiesta che tenga conto del minor reddito portato dalla dichiarazione o equipollente presentata, relativa all’anno precedente.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013
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