Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 20-03-2013, n. 12943

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30.9.2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Cassino affermava la penale responsabilità di M.A. in ordine al delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di M.M. (fatto del XXX), condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi otto di reclusione con sospensione della patente per mesi sei e condono della pena.

Il fatto. Il M.A., alla guida della sua auto Toyota Yaris, marciando sulla SS (OMISSIS) con provenienza (OMISSIS) e con direzione (OMISSIS), nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra con cui tentava d’immettersi sulla SP (OMISSIS) all’incrocio tra tale ultima strada e la SP (OMISSIS) e senza assicurarsi di creare con tale manovra pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, impattava con la moto Yamaha condotta dal M.M. che marciava in direzione opposta. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 13.3.2012, in parziale riforma di quella predetta, concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Avverso tale ultima pronuncia ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.A., deducendo il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto, quale effettuata nella sentenza di primo grado e contestata già con i motivi d’appello, assumendo che il punto d’impatto tra i due mezzi fosse da collocare non nella corsia di pertinenza del motociclista, bensì nella carreggiata a ridosso della linea di mezzeria nel punto in cui era stata trovata la traccia ematica sull’asfalto. Ne seguiva che, tenuto conto anche della velocità eccessiva della motocicletta, nessun addebito poteva muoversi all’imputato che stava svoltando a sinistra nel pieno rispetto dell’art. 154 C.d.S..

Assume, altresì, che la sentenza aveva completamente travisato le dichiarazioni del sommario informatore acquisite ex art. 512 c.p.p. per l’intervenuto decesso di predetto.

Rappresenta, infine, la violazione di legge ed l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 5 e 6 richieste dalla difesa con l’atto d’appello e l’omessa motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la cui durata con l’atto di appello si era chiesto fosse sensibilmente ridotta, e la violazione dell’art. 222 C.d.S..

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Certamente infondata, per non dire aspecifica perchè riproponente la medesima doglianza dedotta dinanzi alla Corte territoriale e da questa disattesa con motivazione ampia e congrua, è la prima censura, con cui si rappresenta l’erronea ricostruzione del fatto, peraltro supportata da una perizia espletata nelle forme dell’incidente probatorio.

Ma tanto non è consentito nella presente sede di legittimità in quanto la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verifica re se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non può, insomma, censurare la scelta di criteri opinabili e non persuasivi: essa deve annullare solo quando le regole di esperienza poste dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata risultano universalmente e sicuramente rifiutate o comunque manifestamente inaccettabili e superate dalla cultura media o palesemente contraddette da conoscenze tecniche e scientifiche. Nè appaiono travisate le dichiarazioni del teste oculare, che si trovava in una posizione d’osservazione privilegiata (come osservato dal Giudice monocratico), il cui contenuto è stato trasfuso puntualmente in sentenza e riscontrato dalle risultanze degli altri atti (tra cui a deposizione della moglie del prevenuto, dei rilievi tecnici e degli accertamenti di P.G.) sulla base dei quali già il giudice di primo grado effettuò la ricostruzione dei fatti, pienamente condivisa dalla Corte territoriale. In proposito va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso di specie, da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Cass. pen., Sez. 4^, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4^, 1.7.2009, n. 37838, rv. 245294).

Pur rilevandosi la mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle ulteriori attenuanti invocate di cui all’art. 62 c.p., n. 5 (concorso del fatto doloso della p.o.) e n. 6 (risarcimento del danno), se ne deve ritenere la totale superfluità per la loro manifesta infondatezza, già implicita nell’omessa menzione delle relative richieste finanche nella parte narrativa della sentenza impugnata. Invero, è del tutto inconferente il preteso riconoscimento della prima attenuante: questa consiste nel concorso doloso della persona offesa e non già meramente colposo, quale appunto ritenuto dal giudice di merito per l’eccessiva velocità di marcia tenuta dal M.M..

Ed è chiaro che avendo il Giudice di merito ravvisato la mera colpa nella condotta di guida della vittima, ne ha implicitamente escluso la natura dolosa: infatti, nella valutazioni delle deduzioni difensive è sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle stesse, il giudice spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 24.10.2005, n. 1149, Rv.

233187).

L’impetrata attenuante, del resto, s’appalesa del tutto incompatibile con il reato contestato: infatti "il comportamento imprudente o sconsiderato della persona offesa, in caso di condanna per reato colposo, non giustifica l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 5 in quanto questa richiede un comportamento doloso della persona offesa e non già una mera colpa, anche se grave (Conf. 102297, anno 1966)" (Cass. pen. Sez. 4^, n. 1545 del 14.5.1969, Rv. 112779).

Analogamente, quanto alla seconda circostanza attenuante, si osserva che il risarcimento del danno fu rappresentato all’udienza del 23.3.2009, successivamente alla prima udienza del 27.10.2008 (e quindi, inammissibilmente, poichè al di là dei termini prescritti dall’art. 62 c.p., n. 6: "prima del giudizio"). Inoltre, si trattava solo di accettazione di proposta di risarcimento ma non risulta sia pure avvenuta l’effettiva ed integrale riparazione del danno mediante risarcimento che, del resto, deve anche essere valutato, nella sua congruità, dal giudice di merito.

A diversa risoluzione conduce, invece, il riscontrato difetto di motivazione circa la richiesta di riduzione della durata della sospensione della patente di guida, quale determinata in sentenza.

La durata minima prevista per la sospensione della patente in caso di omicidio colposo di cui all’art. 222 C.d.S., ratione temporis, ante L. n. 102 del 2006 (il fatto è del 2005) era di mesi due (e fino ad un anno).

Ed è stato affermato che il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorchè la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Cass. pen. Sez. 4^, n. 21194 del 27.3.2012 Rv. 252738).

Ma nel caso di specie la sanzione amministrativa accessoria è stata applicata in misura pari al triplo del minimo ed in prossimità del massimo previsto all’epoca, sicchè s’imponeva una congrua ed argomentata risposta alla doglianza sollevata sul punto dall’imputato.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua con rinvio sul punto predetto alla Corte di Appello di Roma.

Il ricorso dev’essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame sul punto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013

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