Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-03-2013, n. 11542

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 17/02/2012 confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo, in data 11/05/2011, appellata, fra gli altri, da F.A., I.F., L.F., imputati del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; F.A. anche di quello di cui all’art. 586 cod. pen. (ossia, per quest’ultimo, detenzione illecita e cessione a terzi di sostanze stupefacenti tipo eroina e cocaina; con conseguente morte degli assuntori A. F. ed C.A.; il tutto come contestato loro in atti) e condannati, rispettivamente, F.A. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa; I.F. a quella di anni due, mesi otto, gg. 20 di reclusione ed Euro 12.200,00 di multa; L.F. a quella di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

2. Tutti i predetti imputati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2.1. In particolare F.A. esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in ondine ai reati contestatigli; specie per quanto attiene al delitto ex art. 586 cod. pen., in riferimento sia all’elemento oggettivo (la cessione della droga tossica) sia in riferimento all’elemento soggettivo.

2.2. I.F. esponeva:

a) che andava riaperta l’istruttoria dibattimentale;

b) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale in ordine ai reati di spaccio di stupefacenti, come contestati in atti. Le condotte di spaccio – accertate prevalentemente mediante conversazioni captate dalla PG – non erano riconducibili alla persona di I. F..

2.3. L.F. esponeva:

a) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, che era estraneo alle condotte di spaccio di stupefacenti contestategli;

b) che andavano concesse: l’attenuante del fatto di lieve entità;

nonchè le attenuanti generiche.

Tanto dedotto tutti i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Tutti i ricorsi sono infondati.

1.1. La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di primo grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico delle risultanze processuali, hanno accertato che F.A. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – da solo capo b) o in concorso con i coimputati I.F. capo f) e L.F. capo g) ha posto in essere numerose condotte di cessione a terzi (acquirenti ed assuntori delle sostanze droganti) di sostanze stupefacenti di vario tipo, eroina/cocaina; condotte realizzate tra il (OMISSIS). F. A., inoltre, aveva cagionato per colpa la morte di due giovani assuntori di droga, ossia A.F. ed C. A., quale conseguenza non voluta della sua attività di cessione di eroina e cocaina, fatto commesso il (OMISSIS), capo c) della rubrica (vedi sui punti in esame sentenza 2 grado pagg. 7, 10 – 18, 26 – 29, 30 – 35).

2. Le censure dedotte nei singoli ricorsi sono infondate per le seguenti ragioni principali:

2.1. In particolare quanto ad F.A. le doglianze esposte nell’impugnazione – circoscritte prevalentemente al solo reato di cui all’art. 586 cod. pen. – sono generiche sia perchè ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto non consentite in sede di legittimità Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

2.2. F.A. era ben consapevole che le sostanze stupefacenti cedute la sera del (OMISSIS) ai giovani assuntori A.F. e C.A. (poi deceduti a seguito di detta assunzione) era una commistione di eroina/cocaina di qualità scadente, con rilevante grado di tossicità per l’organismo. Il F. ha agito con colpa costituita da imprudenza, essendo prevedibile l’evento letale verificatosi in danno di A. F. e C.A. a causa della elevata tossicità della sostanza drogante ceduta ed assunta dai due giovani (sez. U. n. 22676 del 2009).

2.3. Quanto a I.F. si osserva:

a) che la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale è superflua e comunque non determinante ai fini della decisione. Il quadro probatorio acquisito al processo era esaustivo, senza necessità di ulteriori integrazioni, come congruamente motivato dalla Corte Territoriale (sentenza 2^ grado pag. 27);

b) che le censure attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, in ordine al reato di cui al capo f) (cessione reiterata di cocaina e/o eroina a S.M. e M. V.) sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2^ grado pagg. 26 – 29) 2.4. Quanto a L.F. si osserva:

a)che le censure inerenti alla sussistenza della responsabilità penale dell’Imputato In ordine al reato di cui al capo g) (ossia cessione di cocaina/eroina a V.C.; fatto commesso in (OMISSIS)) sono meramente ripetitive di quanto esposto in Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado pagg. 30 – 35). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto non consentite in sede di legittimità;

b) che la reiterata condotta di collaborazione del L. con i coimputati F.A. e F.G. nell’attività di spaccio di eroina e cocaina; attività protratta nel tempo; nonchè la disponibilità di diversi tipi di sostanze droganti, costituivano circostanze ostative alla concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità (sentenza 2^ grado pag.

35).

3. Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da F. A., I.F., L.F., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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