Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-03-2013, n. 11538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 30/06/2011 confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Chiavari, in data 23/09/2009, appellata da M.M., imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (cessione illecita di sostanze stupefacenti tipo hashish a terzi, previo corrispettivo di Euro 20,00; fatto accertato il (OMISSIS)) e condannato alla pena di mesi cinque, giorno dieci di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa;

pena sospesa e non menzione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva:

a) che era stata disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza del 30/06/2011, stante l’impedimento del difensore di fiducia del ricorrente;

b)che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di primo grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico delle risultanze processuali, hanno accertato che M.M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – è stato sorpreso dagli operanti di PG nel mentre cedeva una dose di hashish (gr. 0,890) a C.S. (vedi sentenza 1 grado pagg. 1, 2; sentenza 2 grado pag. 1).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:

2.1. L’eccezione processuale attinente al mancato rinvio dell’udienza del 30/11/2011 è generica perchè priva dell’indicazione specifica e pertinente delle ragioni idonee a rendere necessario il differimento della predetta udienza;

2.2. Parimenti le censure attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato sono generiche perchè prive di motivazioni pertinenti e correlate alle ragioni poste a base della decisione impugnata. La Corte Territoriale, comunque, ha congruamente motivato sul punto de quo (vedi pag. 1 sentenza 2 grado).

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013
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