T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
I. M.R. impugna, con richiesta di sospensione cautelare, il permesso di costruire in variante n. 4 del 21.1.2010, con il quale il Comune di S. ha autorizzato C.M.A. ad eseguire lavori "di realizzazione del tetto di copertura di un fabbricato di civile abitazione sito in Via XXX n. 24".
La ricorrente, dopo aver premesso che di fronte alla propria abitazione è posto altro fabbricato, a distanza di circa 5 metri, di proprietà di C.M.A., censura il provvedimento impugnato per A) violazione dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, in quanto il permesso in variante sarebbe stato assunto in violazione dell’ordinanza n. 417/08 di sospensione cautelare adottata da questo TAR, che ha sospeso il permesso a costruire n. 78/07, relativo ad un progetto che sarebbe pressoché identico a quello assentito con la varante qui impugnata; B) violazione degli artt. 873 e seguenti codice civile e violazione degli artt. 5 e 21 delle NTA del PRG del Comune di S.. In particolare, l’art. 21 della NTA prevede che per i fabbricati ricadenti in zona B, è consentita la costruzione di tetti a falde inclinate, per gli edifici attualmente provvisti di copertura piana, il cui filo superiore del solaio inclinato deve partire dalla quota del pavimento in corrispondenza del filo esterno dei prospetti dell’edificio. Dall’esame degli elaborati, invece, l’altezza del piano di imposta del tetto sarebbe di metri 1,22, in violazione, quindi della citata disposizione. Inoltre, non si tratterebbe di un semplice tetto di copertura, ma di una sopraelevazione mansardata, in grado di rendere il sottotetto abitabile, con necessità, pertanto di rispettare le distanza tra fabbricati dettate dall’art. 5 delle NTA, distanze, nella specie, non rispettate. Il progetto, infine, sarebbe stato assentito in violazione della normativa antisismica.
Si è costituta in giudizio la controinteressata C., la quale eccepisce la tardività del ricorso, in quanto il permesso in questione è stato assunto il 21 gennaio 2010 ed affisso all’albo comunale in pari data, mentre il ricorso risulta notificato successivamente alla scadenza del termine di legge. Nel merito, la contro interessata rileva la totale infondatezza delle censure proposte in ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di S..
Con ordinanza collegiale n. 166 assunta alla Camera di Consiglio del 17 giugno 2010, è stato disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di S., relativamente alla conformità della progettata e assentita sopraelevazione alle previsioni di cui agli art. 5 e 21 delle NTA al PRG vigente, con rinvio per il prosieguo della causa alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2010.
In data 26 luglio 2010, il Comune ottemperava alla citata ordinanza, depositando nota del 22 luglio 2010.
Con ordinanza n. 598 assunta alla Camera di Consiglio del 28 luglio 20010, è stata concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010, il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di tardività sollevata dalla contro interessata.
L’eccezione è infondata.
E’ noto che, per giurisprudenza consolidata, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione di titoli edilizi rilasciati a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto si configura quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica di settore, sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre dal completamento dei lavori (a titolo puramente esemplificativo Consiglio di Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4616; TAR Sardegna, sez. II, 5 marzo 2010,n. 246; id, 19 febbraio 2010, n. 191; TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 giugno 2010, n. 12677, TAR Liguria, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 192).
Considerato che, per quanto affermato dalla ricorrente e non smentito dalla contro interessata i lavori in oggetto non sono ancora iniziati, il ricorso è senz’altro tempestivo.
Passando al merito della vicenda si rileva come il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito indicate.
Come accennato in fatto, con ordinanza n. n. 166/2010, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di S..
In adempimento di tali incombenti, il Comune ha provveduto a depositare nota di data 22.7.2010, con la quale ha chiarito che il fabbricato in esame ricade in zona "B" del vigente PRG approvato con D.P.G.R. n. 592 del 1989 e che l’art. 21 della NTA disciplina la realizzazione dei tetti di copertura in zona "B"- edilizia attuale". Il Comune ha precisato, altresì, di aver tenuto conto, nell’applicazione del suddetto articolo, della reale altezza del fabbricato in questione. "In particolare -aggiunge il Comune -se il fabbricato presenta un’altezza maggiore o uguale all’altezza massima di piano, l’impostazione della falda del tetto di copertura deve partire dalla quota del pavimento. Nel caso di altezza del fabbricato minore dell’altezza massima consentita sono assentite altezze di imposta maggiori ed il volume insediabile non deve rispondere ai requisiti di abitabilità. Nel caso di specie si è applicata quest’ultima".
L’applicazione o, meglio, l’interpretazione resa dal Comune di S. dell’art. 21 NTA non trova, peraltro, alcun valido appiglio nel dato testuale della norma.
Invero, il detto art. 21 -per quanto qui rileva – è chiarissimo nella sua formulazione, laddove dispone che "Per realizzare tale copertura, il filo superiore del solaio inclinato dovrà partire dalla quota del pavimento, in corrispondenza del filo esterno dei prospetti dell’edificio, esclusi i balconi ed ogni altra sporgenza". Tale essendo la previsione, non è possibile consentire una quota superiore della partenza del solaio inclinato rispetto al pavimento, nel caso in cui l’edifico non raggiunga l’altezza massima consentita, proprio perché tale opzione non è contemplata dalla disposizione.
L’intervento progettato ed assentito con il provvedimento impugnato prevede, invece, che il filo del solaio non parta dal pavimento – come richiesto, appunto, dalla citata norma d’attuazione – ma da una quota più alta di oltre 1 metro, circostanza questa del tutto pacifica in causa.
Sotto questo profilo, pertanto, risulta fondata la censura di violazione dell’art. 21 NTA al PRG del Comune di S., con la conseguenza che il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.
Non può, peraltro, sottacersi che, come emerge dalla documentazione versata in atti, il progettato intervento non ha ad oggetto la semplice realizzazione del tetto di copertura, come indicato nel titolo edilizio in questione, ma, più propriamente, una vera e propria sopraelevazione, tale da creare un piano mansardato.
Trattandosi, dunque, di un piano mansardato, risulta, altresì, violata la previsione -anch’essa denunciata dalla ricorrente – di cui all’art. 5 delle NTA relativa alle distanze tra fabbricati, norma che prevede una distanza minima di 10 metri, laddove, nel caso in discussione, la distanza tra la proprietà della ricorrente e quella dell’opera assentita con il provvedimento impugnato risulta assai inferiore.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il vizio denunciato dalla ricorrente coglie nel segno.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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