DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 161 Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 30-9-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante
approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di
eta’ per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;
Considerata l’esigenza di ottenere per l’accesso alla qualifica di
procuratore dello Stato, procedure concorsuali piu’ spedite ed
effettivamente gestibili;
Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai
procuratori dello Stato e le oggettive necessita’ dell’Avvocatura
dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13. – 1. L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore
dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale
e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie
indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto
internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto
tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica
giuridica.».

Art. 2

1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 16. – 1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di
procuratore dello Stato e’ composta da un avvocato dello Stato alla
quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due
avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza,
nonche’ da un magistrato di Corte d’appello, designato dal presidente
della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore
ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio
nazionale forense tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci
anni, e dal rettore di una universita’ statale tra i professori di
ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i
componenti estranei all’Avvocatura dello Stato sono scelti
dall’avvocato generale dello Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono
espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o
da un procuratore dello Stato.
3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati
dall’avvocato generale dello Stato.
Art. 17. – 1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione
al concorso, l’avvocato generale puo’ disporre con proprio
provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente
rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sara’
tenuta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale
nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata
all’articolo 16. La prima commissione procede all’espletamento di
tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente
rispetto alle altre, compresa l’individuazione della relativa
materia.
3. La seconda commissione procede all’espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova
orale.».

Art. 3

1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma dell’articolo 18, sono inseriti i
seguenti:
«Nell’ipotesi di cui al comma 1, dell’articolo 17, la Commissione,
nel giorno stabilito per l’espletamento della prova da svolgersi
anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della
materia su cui vertera’ la prova mediante sorteggio tra le categorie
di prove scritte di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b) e
c).
A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste
perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate,
ciascuna contenente l’indicazione di una di tali prove. Dopo aver
proceduto all’appello dei concorrenti, all’estrazione si procede con
le modalita’ di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del
terzo periodo del terzo comma.
Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei
temi della prova prescelta, secondo le modalita’ di cui al secondo e
terzo comma.».

Art. 4

1. Dopo l’articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis – 1. Nel concorso per l’accesso alla qualifica di
procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di
ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo
quanto previsto dall’articolo 25 e procede all’esame dei successivi
elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il
punteggio di sei decimi.
Art. 24-ter – 1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente
secondo quanto previsto dall’articolo 17, la prima commissione
procede alla correzione dell’elaborato secondo le modalita’ indicate
dall’articolo 25.
2. All’esito della correzione, la commissione procede al
riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo
comma dell’articolo 24.
3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati
che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei
decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica
l’articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.
4. L’elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di
svolgimento delle prove medesime.
5. All’espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda
commissione di cui all’articolo 17.».

Art. 5 1. L’articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e’ sostituito dal seguente: «Art. 26. – 1. Per l’ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all’articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione e’ espressa unicamente mediante punteggio numerico.».

Art. 6 1. L’articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, e’ sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni.».

Art. 7 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: «quaranta» e’ sostituita dalla seguente: «trentacinque».

Art. 8

1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al
quindicesimo comma, nonche’ 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1612, sono abrogati.
2. All’articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla
quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un
vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono
soppresse.
3. All’articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e
«aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».
4. All’articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di
procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».

Art. 9 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica. L’amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 11 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 264

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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