T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso di cui in epigrafe, P.A.M., M.T.S., F.S., espongono di aver presentato, in data 6.2.2007 domanda al Comune di Ricadi diretta ad ottenere il permesso a costruire due villette unifamiliari su un’area ricadente in zona omogenea AR. L’istanza era corredata di tutti gli elaborati necessari ed i ricorrenti ottenevano il nullaosta paesaggistico della Provincia di Vibo Valentia, mentre la Soprintendenza B.A.P. per la Calabria non esprimeva nel termine di legge il parere di competenza.

In data 8.11.2007 i ricorrenti versavano gli oneri ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001, per come richiesti e specificati nel prospetto riepilogativo rilasciato dall’UTC del Comune e depositavano le relative ricevute.

Proseguono i ricorrenti precisando che, a fronte del perdurante silenzio del Comune in ordine al rilascio del titolo edilizio, gli stessi agivano in sede giurisdizionale per accertare l’illegittimità dell’inerzia comunale e all’udienza camerale il Comune anticipava il provvedimento di diniego.

Il provvedimento comunale di diniego precisa che per analoga richiesta di autorizzazione a costruire nello stesso terreno ricadente in zona AR nel vigente PRG, l’Ufficio Tecnico del Comune "aveva già risposto negativamente perché nella zona il rilascio del permesso a costruire è subordinato a Piano di recupero". Il provvedimento riporta, poi, passaggi della sentenza di questo Tribunale (n. 316/2003), con la quale era stato respinto il ricorso avverso il diniego allora opposto dal Comune.

Avverso il rigetto dell’istanza insorgono, dunque, i ricorrenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, e denunciando, con un primo motivo, la violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire e, con il secondo motivo di ricorso, un eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto istruttorio e illogicità dell’azione amministrativa. In particolare, i ricorrenti affermano che non sarebbe sufficiente, sotto il profilo motivazionale, il richiamo a precedenti sentenze di questo Tribunale, relative a dinieghi del Comune su analoghe richieste dei ricorrenti, in quanto l’istanza edificatoria presentata sarebbe "nuova" e "diversa" rispetto alle precedenti respinte dal Comune. Inoltre, il lotto dei ricorrenti sarebbe intercluso, essendo la zona interamente urbanizzata, con la conseguenza che non sarebbe necessario l’adozione del piano di recupero, potendosi rilasciare direttamente il titolo edilizio.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Ricadi.

Con ordinanza n. 115 assunta alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2009, è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 201, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la norma di cui si predica la violazione, che prevede un obbligo di comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, al fine di consentire una partecipazione al procedimento del destinatario, non determina, in caso di mancata comunicazione, automatica illegittimità del provvedimento finale, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 21 octies legge n. 241/1990, qualora emerga che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il preavviso di rigetto, infatti, non è prescritto quale mera formalità la cui violazione sia opponibile anche quando la sua omissione non abbia inciso in alcun modo sulla formazione della volontà dell’amministrazione o sulla difesa dell’interessato (a titolo esemplificativo TAR Sicilia, Catania, sez. III, 8 aprile 2010, n. 1076; TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 febbraio 2010, n. 1848; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 gennaio 2010, n. 16).

Nel caso in esame, alla luce di quanto si dirà in seguito, il provvedimento impugnato è corretto sotto il profilo sostanziale e, di conseguenza, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, non potendosi rilasciare il richiesto permesso di costruire in assenza di un Piano di Recupero.

In considerazione delle esposte argomentazioni, il vizio denunciato non è idoneo a fondare l’annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.

Con precedente pronuncia n. 316/2003, relativa ad analoga richiesta di permesso a costruire in zona omogenea AR, questo Tribunale ha già chiarito che relativamente alla zona AR, come disciplinata dall’art. 92 NTA, i redattori del piano hanno tenuto presente una situazione di fatto tale da rendere indispensabile, prima di qualsiasi intervento costruttivo ex novo, la previa ridefinizione del tessuto urbanistico dell’area, da attuarsi mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, con la modificazione di lotti, isolati, vie di comunicazione od anche col solo potenziamento delle opere di urbanizzazione. Tali finalità sono perseguite con l’adozione del Piano di Recupero, che assolve la funzione di recupero edilizio di compendi immobiliari fatiscenti, ovvero può porsi a presidio dello sviluppo programmato di aree ancora edificabili, nell’ambito di zone degradate.

Il Collegio ritiene di condividere tali argomentazioni.

Il piano attuativo, invero, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si rende necessario tutte le volte in cui si configuri l’esigenza di garantire un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia, e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (da ultimo in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7486), il tutto al fine di perseguire una pianificazione razionale e ordinata.

Tali argomentazioni, pertanto, consentono di non discostarsi dalle relative conclusioni di cui alla citata sentenza n. 316/2003, in ordine alla necessità della previa approvazione di un piano di recupero, anche in caso di lotti prospicienti su area urbanizzata, anche in considerazione, oltre tutto, del fatto che dalla istanza (prodotta in giudizio) di permesso a costruire e, in particolare, dal progetto e dalle planimetrie allegate, non emerge che il terreno in proprietà dei ricorrenti rivesta natura di lotto intercluso.

Quanto alla argomentazione svolta dai ricorrenti e relativa al fatto che la domanda qui in esame sarebbe nuova e diversa da quella già valutata in precedenza e oggetto del precedente ricorso, si osserva che ciò che assume rilievo non è la tipologia di opera da realizzare, ma la circostanza che l’opera che si intende realizzare insiste su terreni ricadenti in zona omogenea AR, nella la quale l’edificazione è consentita solo previa approvazione del piano di recupero.

Quanto, infine, alla dedotta carenza/insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato, si rileva che, a prescindere dalla forma utilizzata per esprimere le ragioni fondanti il provvedimento di diniego, risulta ben chiaro che lo stesso poggia sulla considerazione -più volte sopra espressa – che l’opera per la quale si chiede il titolo edilizio ricade in zona omogenea AR, nella la quale l’edificazione è consentita solo previa approvazione del piano di recupero.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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