Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10743

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Svolgimento del processo
1. Con decreto del 14.11.2011 la corte d’appello di Palermo accoglieva parzialmente l’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale interposta da N.G. e B. G., con il che revocava solo la confisca ed il sequestro del deposito a risparmio acceso presso il Credito Cooperativo X agenzia di (OMISSIS), avente un saldo di 44.648 Euro, alla data del 25.11.2003, mantenendo invece il vincolo sulla palazzina ubicata in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), disposto con decreto Tribunale di Palermo 20.7.2006, intestata al N.. In particolare, la corte territoriale sottolineava la mancanza di prova nuova necessaria a sostenere la richiesta di revoca di provvedimento definitivo quale la confisca, atteso che continuava a risultare del tutto indimostrata la specifica provenienza dei capitali impiegati per la realizzazione immobiliare, che terminata nel 1978, ebbe un costo di oltre L. cento milioni, oltre che aver comportato un esborso di L. 1.3000.000 per il terreno. Veniva ribadito che le somme percepite dai due coniugi N. in America, negli anni 70, valutati alla luce di contributi versati negli anni di lavoro, non erano di entità tale da permettere ai due di coprire le loro spese di mantenimento negli USA e di consentire l’accumulo di una quota di reddito adeguata all’investimento immobiliare suddetto, così come aveva sostenuto un contabile americano che aveva desunto dai contributi versati dai due coniugi, – sulla base peraltro delle dichiarazioni dagli stessi rese -, i redditi di cui furono titolari; veniva ritenuto che la richiesta di integrazione probatoria testimoniale (direttore della banca don Rizzo, quanto alle rimesse che i coniugi N. fecero dagli USA dove lavoravano) non poteva essere idonea a superare i significativi dati raccolti in sede di procedura che portò alla confisca dell’Immobile, mancando tra l’altro la prova della tesaurizzazione delle somme asseritamente risparmiate.
2. Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso per Cassazione i prevenuti per dedurre violazione art. 546 cod., comma 1, lett. e), art. 125 cod., comma 3 e art. 111 Cost., manifesta illogicità della motivazione: secondo la difesa, gli elementi dedotti a sostegno dell’istanza di revoca quale l’attestazione del contabile americano, Be.Li., che aveva concluso su una redditività dei coniugi attorno ai 300 mila dollari, andava considerata come prova nuova; non sarebbe stato adeguatamente motivato l’assunto secondo cui la scarsa capacità reddituale dei due negli anni 1977/1978, non avrebbe loro consentito di accantonare le somme per la realizzazione immobiliare in questione, anche perchè sul punto avrebbe potuto deporre il teste indicato, che sarebbe stato erroneamente ritenuto una prova non ammissibile.
Viene poi evidenziato che la B. avrebbe solo il torto di esser stata la moglie del N., ma che sul suo conto nessun appunto può essere mosso, essendo incensurata, avendo sempre lavorato in America, consentendo alla sua famiglia di raggiungere significativi redditi, maggiori rispetto a quelli del marito. La stessa è proprietaria del 50% dell’immobile confiscato, con il che sarebbe illegittimo il provvedimento assunto nei suoi confronti.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione
Come richiesto dal Procuratore Generale il ricorso va dichiarato inammissibile. E’ principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, – che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna -, non può costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive, già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 1 22.9.2010, n. 36224).
Ed in questo stretto ambito valutativo è stato escluso che possa costituire prova nuova un’autocertificazione concernente la situazione reddituale del proposto, ovvero relazioni di consulenti tecnici di parte, laddove abbiano riguardo a temi già affrontati e decisi nel procedimento di prevenzione. Tale modus opinandi muove dalla considerazione che la revoca ex tunc del provvedimento di confisca quale misura di prevenzione, è un rimedio straordinario che è incompatibile con il riesame degli stessi elementi fattuali che giustificarono a suo tempo il provvedimento (Sez. 2, 13.1.2012, n. 4312).
Nel caso di specie correttamente la corte d’appello adita ha applicato il parametro normativo di riferimento, dichiarando non ammissibili le deduzioni tese a riconsiderare le questioni già analizzate nel decreto originario di confisca, anche in relazione alla posizione della B., ovvero a mettere in discussione attraverso dichiarazioni di terzi, i dati obiettivi posti a base del provvedimento. In particolare la corte ha correttamente evidenziato come le indicazioni del contabile americano indicato come prova nuova, avevano come fonte di conoscenza le indicazioni degli stessi interessati e che le somme di cui ebbero a disporre i coniugi N. nel periodo di attività svolta negli Stati Uniti già erano state valutate insufficienti a consentire di affrontare le spese per l’edificazione in questione, tanto più che non era mai stata data prova della tesaurizzazione di dette somme.
Il provvedimento impugnato non si espone quindi alle censure avanzate.
Si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa dei ricorrenti, consegue la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 ciascuno, a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

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