Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10742

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 20 settembre 2011 il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da A.M. di rateizzazione della pena pecuniaria di Euro 5600,00 di multa inflittagli dal GUP del Tribunale di Sassari con sentenza del 20.1.2011, passata in giudicato il giorno 8 marzo successivo.

A sostegno della decisione il giudice territoriale assume che l’istanza di rateizzazione risulta proposta irritualmente prima dell’avvio della procedura della conversione pecuniaria di cui all’art. 660 c.p.p., in tali termini dovendosi interpretare il disposto della norma detta ed il T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in particolare gli artt. 238, 237 e 299. A dette conclusioni il giudice territoriale perviene consapevolmente contrastando il contrario orientamento interpretativo di questo giudice di legittimità secondo cui l’istanza di rateizzazione delle pene pecuniarie non deve necessariamente inserirsi nella procedura di conversione (l’ordinanza cita Cass., sez. 1, 2548/2000 e 5098/2001).

2. Ricorre avverso detto provvedimento l’ A., assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, dappoichè la lettura dell’art. 660 c.p.p. distingue nettamente le ipotesi descritte ai commi 2 e 3, la prima delle quali richiede l’accertamento della "impossibilità di procedere alla esazione della pena pecuniaria" preclusivo della conversione della pena pecuniaria. L’ipotesi di cui al comma 3 della norma citata, viceversa, presuppone semplicemente la "presenza di situazioni di insolvenza", eventualmente anche di carattere temporaneo, per i quali, a differenza della fattispecie precedente, non occorre affatto che si proceda all’accertamento della effettiva insolvibilità del condannato e che si completi la procedura di recupero mediante conversione della pena pecuniaria.

3. Il ricorso è fondato.

Conformemente al costante insegnamento di questa Corte e diversamente da quanto erroneamente opinato e motivato dal giudice a quo, il quale commendevolmente reitera decisioni analoghe in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, deve ribadirsi che la norma di riferimento, e cioè l’art. 660 c.p.p., distingue, nell’ambito della disciplina dettata in relazione all’esecuzione delle pene pecuniarie, due ipotesi distinte; da un parte l’ipotesi della loro conversione, per essa richiedendo il requisito della permanente impossibilità di adempiere, e, dall’altra, quella della semplice situazione di insolvenza, rappresentativa di un mero stato transitorio, al quale la norma connette la possibilità non già della conversione, bensì del differimento nel pagamento della sanzione pecuniaria ovvero della sua rateizzazione (Cass., Sez. 1A, 9.6.2005, n. 26358, rv. 232056; id.

12.6.2010, ric. Concas; 4.7.2012, rie. Zambrano).

Rispetto a siffatta doppia situazione procedimentale, appare utile rimarcarlo, la norma in commento (l’art. 660 c.p.p. commi 2 e 3) non distingue una duplice competenza giudiziaria, l’una, la prima, in favore del magistrato di sorveglianza e l’altra, la seconda, in favore del giudice dell’esecuzione, come pure erroneamente sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in altre decisioni, bensì un’unica competenza, senza incertezze indicata nel Magistrato di sorveglianza, (Cass., Sez. 1, 12/05/2009, n. 22780, in ipotesi di conflitto Gip Trib. Tempio Pausania C. Magistrato di Sorveglianza – Sassari; Cass., Sez. 1 Sent. 21/09/2001, n. 41398; Cass., Sez. 1, 03/04/2000, n. 2548).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere irrimediabilmente cassata senza rinvio con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per il corso ulteriore.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
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