Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10740

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 gennaio 2012 dichiarava la inammissibilità della richiesta, presentata da F.M., di restituzione nel termine ad impugnare la sentenza contumaciale di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione pronunciata dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2009.

A sostegno della decisione il G.E. osservava che l’istante aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza di cui alla domanda il 6 novembre 2011, giorno in cui diede mandato al difensore di fiducia per la proposizione della domanda per cui è causa, domanda depositata però soltanto il 9 dicembre 2011, eppertanto oltre il termine perentorio di decadenza fissato dall’art. 175 c.p.p., comma 2- bis (trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento).

In data 12 gennaio 2012 il F. reiterava la richiesta rigettata il 9 gennaio precedente, precisando che la data del 6 novembre 2011, valorizzata nel provvedimento precedente ai fini della declaratoria di intempestività della domanda, era frutto di un refuso facilmente evidenziatole, giacchè l’interessato era venuto a conoscenza del provvedimento di condanna soltanto con la notifica dell’ordine di esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna, e precisamente il 12 novembre 2011.

La corte adita, in applicazione analogica dell’art. 568 c.p.p., u.c., rilevava la propria incompetenza a decidere sulla nuova richiesta e qualificato l’atto in esame come ricorso di legittimità, ne ordinava la trasmissione a questa Corte di cassazione.

Con l’atto in rassegna la difesa ricorrente esplicitava appunto l’errore materiale della indicazione della data in calce al mandato, rafforzando l’argomento con la circostanza che la notificazione dell’ordine esecutivo del provvedimento oggetto della richiesta risultava notificato il 12 novembre 2011, data questa in cui il F. era stato incarcerato.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è viceversa fondato.

Ed invero il G.E. ha fondato la inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto dal ricorrente sul rilievo che la relativa domanda fosse intempestiva perchè depositata oltre trenta giorni dopo la conoscenza del provvedimento, assunto sostenuto sul presupposto che il F. abbia avuto contezza della sentenza di condanna il 6 novembre 2011, data del mandato al difensore per la presentazione della istanza ai sensi dell’art. 175 c.p.p.. Risulta viceversa dall’esame degli atti a disposizione del G.E. che quella data non poteva essere quella della effettiva conoscenza del provvedimento, perchè è credibile che il mandato sia stato dato il 26 novembre e perchè, soprattutto, l’esecuzione del provvedimento e l’incarcerazione per questo dell’interessato si sono verificati il 12 novembre successivo, data quest’ultima dalla quale occorre pertanto conteggiare il termine di trenta giorni utile per la tempestività dell’istanza perchè soltanto in quel momento determinatasi la necessità di dare mandato difensivo all’avvocato di fiducia.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perchè, in piena libertà di giudizio, ne valuti il merito.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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