Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10696

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 6 luglio 2009, condannava S.A., imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 (n. 1 della rubrica) e di cui all’art. 699 c.p. (n. 2 della rubrica) alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 300,00 di ammenda, in relazione al primo reato, ed alla pena di anni tre e mesi quattro di arresto in relazione al secondo reato.
Proposto appello a cura dell’imputato, la corte distrettuale genovese, in riforma della pronuncia di prime cure, assolveva l’appellante dalla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 richiamando la sentenza delle ss.uu. di questa corte del 24/02/2011, n. 16453, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, confermando nel resto la condanna per la violazione dell’art. 699 c.p..
2. Ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, che ne denuncia la illegittimità sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge dappoichè determinata la pena inflitta mediante aumento per la recidiva, inapplicabile per il reato di natura contravvenzionale di cui all’art. 699 c.p., nonchè totale omissione motivazionale su tale rilievo, affidato al terzo motivo di appello del tutto ignorato dal giudice di secondo grado.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia altresì la difesa istante vizio della motivazione in ordine al diniego di derubricazione del reato di cui all’art. 699 c.p. in quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 in particolare deducendo: la corte ha ribadito la riferibilità del coltello per cui è causa alla fattispecie tipizzata all’art. 699 c.p. sul rilievo che la relativa lama, una volta fuoriuscita dal manico, rimane fissa, criterio questo non del tutto esaustivo ai fini della distinzione prospettata dalla difesa, dovendosene sempre rilevare l’idoneità all’offesa, nello specifico da escludersi. Il coltello in sequestro è infatti un coltello O., tipico coltello usato dai contadini francesi.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Fondato è in particolare il primo motivo di censura. In seguito alla modificazione normativa dell’art. 99 c.p. ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 l’istituto della recidiva trova applicazione esclusivamente in riferimento a delitti non colposi come da chiara formula legislativa. La disciplina di rigore pertanto non coinvolge nè i reati contravvenzionali, come quello per il quale è causa, nè i delitti colposi.
Nel caso di specie la corte di merito, nonostante il puntuale rilievo critico della difesa appellante, ai sensi dell’art. 99 c.p., ha applicato un notevolissimo aumento di pena alla pena base determinata per la contravvenzione di cui all’art. 699 c.p., con ciò incorrendo in un palese, e grave, errore di diritto.
3.2 Altresì fondato ritiene il Collegio il secondo motivo di doglianza.
Ed invero il differente ambito di applicazione tra la contravvenzione di cui all’art. 699 c.p., che punisce il porto fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un’arma, e quella di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 la quale punisce invece, tra l’altro, il porto ingiustificato fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, è stata individuato facendo riferimento alla nozione di arma di cui all’art. 704 c.p. in relazione all’art. 585 c.p., eppertanto all’arma la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Di qui la distinzione tra arma bianca propria, alla quale si riferisce la disciplina contenuta nell’art. 699 c.p., ed arma bianca impropria, alla quale fa viceversa riferimento la L. n. 110 del 1975, art. 4. In applicazione della sintetizzata differenza è stato di recente affermato da questa Corte che integra il reato previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 e non quello previsto dall’art. 699 cod. pen., il porto senza giustificato motivo di un pugnale utilizzato come ausilio per l’attività di pesca subacquea. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di uno strumento atto ad offendere e non di un’arma bianca propria) (Cass., Sez. 3, 21/12/2010, n. 4220) ovvero che il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, e non quello previsto dall’art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all’offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi (Cass., Sez. 1, 17/03/2009, n. 14953).
Per converso integra principio del tutto pacifico che rientri nella categoria delle armi proprie non da sparo, o bianche, il coltello a scatto, detto "molletta", il cui porto, vietato in modo assoluto, integra non già il reato p. e p. dalla L. n. 110 del 1975, art. 4 bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all’art. 699 c.p., comma 2 (da ultimo tra le tante: Cass., Sez. 1, 07/04/2010, n. 16785).
Orbene, tanto premesso sul piano dei principi, osserva la Corte che quello per cui è causa è un coltello di notissima tipologia merceologica, il coltello O. fabbricato nella regione francese della Savoia sin dal 1890. Trattasi di un coltello di struttura molto semplice: la lama, il manico in legno, il perno metallico su cui ruota la lama ed un anello girevole che blocca la lama quando il coltello è aperto, per evitare che si chiuda tra le mani dell’utilizzatore in quanto assente una molla che consenta l’apertura a scatto del coltello ed il mantenimento dell’apertura. Trattasi di coltello di larghissimo consumo utilizzato per usi generici e finanche come supporto per lavori artistici.
Palese pertanto che non possa esso farsi rientrare nella categoria delle armi bianche la cui destinazione naturale è l’offesa alle persone, nè tampoco siffatta potenzialità può essergli riconosciuta sol perchè, pur in assenza di un meccanismo a molletta, la lama, di modeste dimensioni, una volta aperta, rimanga fissa. In conclusione, pertanto, deve essere affermato il principio di diritto secondo cui il porto ingiustificato fuori alla propria abitazione o delle appartenenze di essa di un coltello marca "O." non integra la contravvenzione di cui all’art. 699 c.p. bensì quella di cui all’art. 4, comma 2 cit. L.. La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in relazione a detta seconda censura, ancorchè limitatamente alla qualificazione giuridica della condotta, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova affinchè provveda ad un nuovo giudizio nel rispetto degli esposti principi.
P.Q.M.
la Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e alla pena previa eliminazione della recidiva e rinvia a tal fine ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

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