Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giorno 11.7.2012, la corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di condanna di B.A., per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13.3.2009, alla pena di un mese di arresto ed Euro 50 di ammenda.

La corte di secondo grado conveniva sulla ricostruzione dei fatti operata in prime cure e riaffermava la titolarità del coltello rinvenuto sotto la sella del motorino, a bordo del quale la prevenuta venne controllata, considerato che dagli atti nulla emergeva a dimostrazione che il mezzo non fosse di proprietà della stessa.

Veniva ribadito che si aveva riguardo ad un pugnale artigianale con lama lunga 7,5 centimetri e dunque non ad un coltello privo di punta;

veniva poi ritenuto non potersi ravvisare la diminuente di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3 poichè detta diminuente doveva riferirsi solo agli oggetti atti ad offendere, tra cui non potevano annoverarsi gli strumenti da punta o da taglio.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art. 4, commi 2 e 3 cit. Legge. Sarebbe stata erroneamente esclusa l’applicabilità della diminuente di cui all’art. 4, comma 3, Legge citata, posto che la stessa è riferibile anche agli strumenti da punta e da taglio. Nel valutare il fatto in termini di lievità andrebbero considerate non solo le dimensioni dello strumento, ma tutte le modalità del fatto, ivi compreso l’effettivo uso dello strumento atto ad offendere.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. E’ infatti principio affermato da questa Corte quello secondo cui le due specie di strumenti diversi indicate nell’art. 4, comma 2, cit. L. sono ricomprese nell’unica categoria di armi improprie, perchè sia l’una che l’altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona, ragion per cui l’attenuante di cui all’art. 4, comma 3 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nel comma 2 dello stesso articolo, e non ai soli oggetti atti a offendere, così come del resto avevano insegnato le Sezioni Unite, con il lontano arresto n. 861 del 1982 (Sez. 1, 1.3.2012, n. 12915).

Ciò posto, deve però essere sottolineato che l’esclusione della diminuente invocata è stata giustificata dal primo giudice non già sulla base di una non corretta interpretazione della norma menzionata, quanto sulla base della valutazione sulle caratteristiche del coltello in questione, indicato particolarmente offensivo risultando lungo cm. 15,5, con una lama di cm. 7,5. La spiegazione che è stata offerta dal primo giudice appare assolutamente adeguata perchè aderente ai dato di fatto, rispettosa dell’interpretazione che deve essere data alla previsione normativa e non si presta ad alcuna censura. L’argomento di diritto che la corte ha speso a scopo rafforzativo del discorso giustificativo della prima sentenza non è invero accettabile, poichè non conforme al più recente orientamento di questa Corte: resta fermo che il giudizio del tribunale doveva essere confermato come fu ed oggi il profilo di merito relativo alle caratteristiche del coltello non può essere oggetto di nuova valutazione. E’ del resto principio incontestato quello secondo cui le motivazioni delle sentenze dei due gradi di giudizio di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, con il che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso argomentativo (Sez. 3, 1.12.2011, n. 13926).

Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
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