Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-03-2013, n. 10209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11-9-2012 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata in data 14-5-2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di R. G..

2. Avverso l’ordinanza suddetta propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli per violazione di legge, in quanto la pratica concernente il R. fu trattata dinanzi al Tribunale suddetto all’udienza dell’11-9-2012 senza darne previo avviso ai Pubblico Ministero procedente. Deduce, al riguardo, che l’udienza di trattazione, fissata originariamente per il 3-8- 2012, fu poi rinviata al 25-9-2012. Senonchè, in data 4-8-2012 i difensori del R. rinunciarono alla sospensione dei termini feriali e chiesero l’anticipazione dell’udienza.

In effetti, il presidente della sezione del riesame anticipò l’udienza di trattazione all’1-9-2012 e dispose darsene comunicazione alle parti. La cancelleria del Tribunale del riesame provvide a notiziare, tramite fax, la Procura della Repubblica, ma la comunicazione non andò a buon fine, perchè l’utenza della Procura risultò occupata, nè di ciò si avvide l’ufficio trasmittente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti, consentito a quest’ufficio versandosi in tema di error in procedendo, risulta che la comunicazione dell’udienza dell’11-9-2012 al Pubblico Ministero, effettuata mediante telefax, non andò a buon fine, in quanto l’utenza telefonica della Procura risultò "occupata". Tanto si evince dal rapporto di trasmissione dell’apparecchiatura utilizzata dal Tribunale del riesame.

Si è verificata, pertanto, una nullità rilevante ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5, che è stata tempestivamente eccepita e che impone l’annullamento del provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
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