T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 25-01-2011, n. 734

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe P.L. e A., quali membri del costituendo R. hanno chiesto l’esclusione del R. aggiudicatario provvisorio di cui è mandataria T. W. S.p.a. con la conseguente aggiudicazione dell’appalto a favore proprio, nonché, in via subordinata, l’annullamento dell’intera gara per illegittima composizione della commissione di gara; il raggruppamento con separata istanza ha chiesto anche la sospensione degli atti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio l’INPS, l’INAIL e l’aggiudicataria chiedendo il rigetto del ricorso.

L’aggiudicataria ha anche notificato, in data 11 dic. 2009, ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione dalla gara della ricorrente principale e formulando contestuale istanza istruttoria per acquisire gli atti di gara.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum la O.N. S.p.a..

Con atto ritualmente notificato alle controparti (ad ottobre e luglio 2010) sia P.L. sia A. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso principale con compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010, uditi i difensori delle ricorrenti che hanno confermato la rinuncia, nonché quelli delle altri parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Collegio prende atto che entrambe le imprese ricorrenti hanno ritualmente rinunciato al ricorso principale; pertanto il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Pertanto il giudizio va dichiarato estinto.

Vista la richiesta di compensazione delle spese di causa da parte dei rinuncianti e considerata la vicenda processuale nel suo complesso, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 3° quater, dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso principale ed improcedibilità del ricorso incidentale.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
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